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LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE: COSA CAMBIA PER L’AMMINISTRATORE

  • Redazione
  • 1 giugno 2017
[A cura di: Silvio Rezzonico – presidente nazionale Confappi-Fna]
Il 10 maggio scorso è stato approvato definitivamente il disegno di legge n. 2233-B sul cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale …”. La nuova legge costituisce una svolta importante per il mondo delle attività professionali posto che detta, per la prima volta, la disciplina comune delle “attività autonome svolte in forma non imprenditoriale”, in esse compresa quella del contratto d’opera di cui al titolo III, libro V del Codice Civile. 
La novità sta soprattutto nella tendenza ormai irreversibile a superare il lavoro autonomo inteso solo come lavoro svolto dalle tradizionali professioni ordinistiche e cioè dai professionisti iscritti agli albi e ai collegi, quali avvocati, architetti, medici, ecc., non esercitato con modalità imprenditoriali. Si pensi, per esempio, alle nuove professioni non ordinistiche degli amministratori di condominio e dei tributaristi. 
Nell’ambito della riforma, molte sono le altre norme volte a tutelare il lavoro autonomo (protezione sociale del professionista, estensione della indennità di disoccupazione, informazioni e accesso agli appalti pubblici, indennità di maternità, tutela della gravidanza …) e qui preme di segnalare quella relativa alla deducibilità delle spese di formazione dei professionisti. 
In passato, la deducibilità delle spese di formazione per i soli professionisti ordinistici era regolata dall’art. 54, quinto comma, ultimo periodo, del Testo Unico Imposte sul reddito, che consentiva la deduzione al 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese per viaggi e soggiorni. Con l’art. 9 del jobs act del lavoro autonomo, è ora riconosciuta – a tutti i professionisti ordinistici e non – la integrale deducibilità delle spese di formazione e di accesso alla formazione permanente entro il limite annuo di diecimila euro, per l’iscrizione a master o a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché per l’iscrizione a convegni e congressi comprese quelle di viaggio e soggiorno (queste ultime entro il limite annuo di euro cinquemila). 
Le spese in questione, purché adeguatamente fatturate e documentate, sono ora scomputabili dal reddito integralmente e non solo per il 50% del loro ammontare, come avveniva in passato. 
Per quanto attiene agli amministratori di condominio, la nuova legge tiene conto anche degli obblighi di formazione periodica richiesta obbligatoriamente: sia ai professionisti ordinistici che agli altri professionisti. Si veda, ad esempio, per gli amministratori condominiali, la normativa di cui all’art. 1, della Legge 4/2013, per il quale «la presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice …». Si veda anche l’art. 71-bis, disp. att. codice civile che, dalla mancata formazione periodica obbligatoria degli amministratori, fa derivare il diritto dei condomini di revocarlo. 
La disposizione di cui al richiamato art. 9 opera a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017, ossia dall’anno 2017, dal momento che per le persone fisiche, l’esercizio coincide con l’anno solare e che la deduzione delle spese può essere di regola invocata anche dai forfettari, titolari di partita IVA. 
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