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PREVENZIONE INCENDI IN CONDOMINIO: COSA PREVEDE IL DPR 151/2011

  • Redazione
  • 3 febbraio 2015

[A cura di: arch. Gustavo Ghepardi – Centro Studi Agiai]


Sono passati più di tre anni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 151/2011 (7 ottobre 2011)con il quale si è ridisegnata la mappa delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Nel caso degli edifici civili residenziali, in regime condominiale e non, si ritiene utile mettere in evidenza le modifiche introdotte.


NORMATIVA PREVIGENTE

Secondo la normativa previgente, Allegato al D.M. Interni 16/02/1982, le attività “a rischio d’incendio” per le quali era fatto obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e riguardanti anche le parti comuni nell’ambito di un edificio residenziale erano: l’edificio, gli impianti di produzione calore, le autorimesse condominiali e gli impianti ascensori. Tutti così individuati:

* voce 91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (Validità C.P.I. anni 6).

* voce 92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili (Validità C.P.I. anni 6).

* voce 94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri (Validità C.P.I. “una tantum” ovvero nessun scadenza).

* voce 95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 (Validità C.P.I. “una tantum” ovvero nessun scadenza).


LE NOVITÀ DEL DPR 151/2011

Ora, secondo il D.P.R. n. 151/2011, le attività, anche presenti negli edifici civili, considerate “a rischio d’incendio” sono tre, in luogo delle quattro precedenti.

* voce 74. Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 5):

a) fino a 350 kW;

b) oltre 350 kW e fino a 700 kW;

c) oltre 700 kW.

* voce 75. Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 5):

a) autorimesse fino a 1.000 mq;

b) autorimesse oltre 1.000q m e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1.000 mq;

c) autorimesse oltre 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 mq; depositi di mezzi rotabili.

* voce 77. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (validità attestazione di conformità antincendio e C.P.I. anni 10):

a) fino a 32 m;

b) oltre 32 m e fino a 54 m;

c) oltre 54 m.

Come si può notare, gli impianti ascensori non sono più inseriti fra le attività “a rischio d’incendio”, tuttavia le norme tecniche antincendio e quanto connesso, ovvero i disposti del D.M. Interni 15/09/2005 riguardanti gli impianti di sollevamento, devono essere comunque rispettate, sempre nell’ambito dell’attività in cui sono installati (edificio civile, commerciale, ricettivo, scolastico, industriale, ecc.).


QUALI CONTROLLI

Esaminando il D.P.R. n. 151/2011 si può notare che le attività soggette al controlli antincendio sono suddivise in tre fasce:

a) attività a rischio basso, per le quali è richiesta la denuncia di attestazione di conformità antincendio, da rinnovare ogni 5 anni;

b) attività a rischio medio per le quali è richiesta la denuncia di attestazione di conformità antincendio, da rinnovare ogni 5 anni;

c) attività a rischio alto per le quali è richiesta la denuncia di attestazione di conformità antincendio finalizzata al rilascio del C.P.I., da rinnovare ogni 5 anni.

Le prescrizioni sopra riportate e attinenti il D.P.R. n. 151/2011 sono di tipo “procedurale” e delimitano il campo di applicazione e la modalità di presentazione delle istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, e successivi rinnovi, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

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