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TERMOREGOLAZIONE: CHE FARE SE IL CONDOMINO NEGA L’ACCESSO AL PROPRIO ALLOGGIO?

  • Redazione
  • 7 aprile 2016
[A cura di: Ladislao Kowalski – Centro studi Uppi] 

L’ordinamento giuridico è un unicum e, pertanto, quando si introducono modifiche si creano conseguenze delle più impensate. In tema di condominio, secondo principio arcinoto, gli impianti condominiali, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c., cessano al punto di diramazione verso le singole unità di proprietà esclusiva. Conseguentemente, da quel punto in poi, l’impianto di riscaldamento proveniente dalla struttura centralizzata, diventa proprietà del singolo.
Su tale elementare principio è intervenuta la novella che ha introdotto l’obbligo di contabilizzazione e termoregolazione. Sorge, quindi, il problema di considerare se e fino a che punto la proprietà dell’impianto interno all’unità immobiliare rimane privata e se e fino a che punto sulla stessa può intervenire il condominio.
Ciò a seguito, come detto, del fatto che la normativa tecnica, da attuare entro il 31/12/16 (d. lgs 4/7/14 n. 102 art. 9), ai fini del contenimento del consumo energetico, impone di dotare gli impianti di sistemi atti alla rilevazione del costo di utenza per singola unità. Quindi, per le unità dotate di un unico accesso del fluido di riscaldamento, si provvederà all’installazione del contabilizzatore sul punto del distacco dalla condotta centrale mentre, per i c.d. impianti a colonna, si deve intervenire su ogni singolo corpo scaldante.
L’argomento, per quanto riguarda il diritto di accesso all’unità immobiliare, è stato affrontato, in sede di provvedimento d’urgenza, in una recente decisione del Tribunale di Pordenone (ordinanza del 24/09/15). Lamentava, infatti, il condominio che un condomino negava l’accesso al tecnico per installare, all’interno dell’appartamento, quanto necessario per la contabilizzazione del costo del riscaldamento. La domanda del condominio è stata accolta con autorizzazione, pertanto, all’impresa idraulica di accedere alla singola unità per l’installazione di quanto necessario alla contabilizzazione. La questione, così linearmente risolta e forse agevolata dalla contumacia del condomino che si era presentato all’udienza senza alcuna assistenza, pone, indubbiamente, dei problemi relativi non solo, come nel caso, al diritto di accesso, ma anche in ordine alla proprietà dell’impianto. È presumibile che tali argomenti nell’immediato futuro costituiranno motivo di discussione ed approfondimento. Non sfugge, infatti, a nessuno che si tratta di intervenire o meno su proprietà esclusive. A parte ciò il citato provvedimento ha riconosciuto che, comunque, il diritto a realizzare la contabilizzazione, rientra nella tutela d’urgenza che le parti, pertanto, possono attuare.
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