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VERIFICHE SUGLI ASCENSORI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

  • Redazione
  • 9 novembre 2015

[A cura di: ingegner Claudio Malaspina – Ocert Srl]

Quali documenti devono essere sempre presenti nel locale macchina di un ascensore e sono richiesti nel caso di verifica dello stesso da parte degli organismi notificati? Occorre fare chiarezza in questo campo perché la documentazione cartacea relativa all’impianto ascensore assume una valenza fondamentale, spesso superiore al funzionamento dello stesso.

La responsabilità dell’ascensore, e quindi anche dei documenti che ne comprovino la regolarità, è del proprietario o dell’amministratore condominiale che ne affida la manutenzione a una impresa qualificata e la verifica periodica biennale ad un organismo notificato. Consideriamo la documentazione necessaria nel caso di verifica periodica di un ascensore ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i. Nel locale macchina devono essere sempre presenti il libretto dell’ascensore o il registro dell’impianto, il fascicolo delle visite semestrali e i verbali di verifica periodica e/o straordinaria effettuati in precedenza. Nel caso di verifica straordinaria, è necessaria anche la presenza dei documenti che dimostrano la sostituzione dei componenti di sicurezza.

Quale differenza intercorre fra libretto dell’ascensore e registro di impianto? Per gli ascensori installati e collaudati prima dell’entrata in vigore del DPR 162/99, si parlava di libretto dell’ascensore. Questo documento veniva redatto da un ispettore di un ente pubblico e ne certificava l’avvenuto collaudo, oltre a contenere i dati tecnici dell’impianto. Il registro, invece, viene redatto dalla impresa installatrice dell’ascensore e contiene solamente i dati tecnici dell’impianto. In quest’ultimo caso, la prova dell’avvenuto collaudo risiede nella dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice dove vengono riportati gli estremi dell’attestato di conformità rilasciato dall’organismo notificato che ne ha effettuato il collaudo.

A cosa serve il libretto dell’ascensore? Il libretto contiene tutti i dati, tecnici e dei componenti dell’impianto, utili per verificarne la presenza e la loro funzionalità. Questo importantissimo documento attesta non solo che l’ascensore è stato collaudato da un organo tecnico dello stato (Enpi, Ispesl) ma soprattutto il periodo di collaudo. Il dato temporale è fondamentale per verificare l’applicazione della normativa di riferimento. In caso di smarrimento del libretto dell’ascensore, il proprietario o l’amministratore deve farne denuncia al comando dei carabinieri o alla polizia di Stato, competente per territorio, e richiederne un duplicato all’Arpa/Asl per gli ascensori collaudati dall’Enpi, o all’Inail per gli ascensori collaudati dall’Ispesl. 

Se alla richiesta di duplicato l’ente pubblico risponde che l’impianto ascensore non risulta fra quelli collaudati, è evidente che l’impianto debba essere immediatamente posto in stato di fermo. Una volta adeguato alla normativa vigente, attraverso la sostituzione della maggior parte dei suoi componenti di sicurezza e non solo e costi spesso elevati, dovrà essere collaudato secondo la normativa in vigore al momento. Uno dei casi più frequenti è quello in cui, pur essendo cominciato l’iter di collaudo dell’impianto anche 20 anni addietro, questo non sia mai stato portato a termine, ad esempio, per la mancata esecuzione di lavori prescritti dall’ingegnere collaudatore. L’impianto risulta essere sospeso in una sorta di limbo per superficialità o disinteresse di chi doveva occuparsi di questa pratica: costruttore, proprietario, impresa di manutenzione o ingegnere collaudatore. 

Se, invece, alla richiesta di duplicato l’ente pubblico risponde che il libretto dell’ascensore risulta smarrito o deteriorato e quindi non può esserne fatta una copia conforme, la prassi, dato il vuoto normativo, è quella di conservare questa risposta fra i documenti dell’impianto in modo che l’ispettore, in fase di verifica periodica, ne possa prendere atto in attesa che il legislatore colmi questo vuoto.

Per gli ascensori collaudati dopo l’entrata in vigore del DPR 162/99 si parla, invece, di registro dell’impianto e di dichiarazione di conformità la cui presenza, oltre a certificarne il collaudo, indica all’ispettore verificatore quale norma di riferimento bisogna applicare per stabilirne la regolarità di funzionamento. Come già accennato, la dichiarazione di conformità emessa dalla impresa installatrice dell’ascensore deve riportare gli estremi dell’attestato di conformità rilasciato da un organismo notificato a seguito del collaudo positivo. Occorre precisare, tuttavia, che esiste anche la possibilità che l’impresa installatrice sia abilitata ad effettuare direttamente il collaudo dell’impianto senza ricorrere all’organismo notificato, purché questa abilitazione sia comprovata da adeguata documentazione.

La normativa vigente prevede che i documenti del collaudo vengano conservati per almeno 10 anni. Questo consente, in caso di smarrimento, di richiedere il duplicato del registro dell’impianto e della dichiarazione di conformità direttamente alla impresa installatrice. Ma come ci si deve comportare trascorsi i 10 anni? Purtroppo siamo di fronte ad un altro vuoto normativo. Non viene specificato come si debba procedere, decorsi i 10 anni, in caso di smarrimento del registro dell’impianto e/o della dichiarazione di conformità o nel caso in cui l’impresa installatrice abbia cessato l’attività. Costringere a collaudare nuovamente l’impianto, adeguandolo alla normativa in vigore, è un assurdo ma per ora rappresenta l’unica possibilità.

È opportuno sottolineare come l’organismo notificato possa rilasciare solo il duplicato dell’attestato di conformità che rappresenta l’unico documento da questo emesso a seguito dell’esito positivo del collaudo e non copia del registro dell’impianto che, pur essendo stato validato dall’organismo in fase di esame documentale, viene redatto dalla impresa installatrice dell’ascensore che è tenuta a conservarne copia e a rilasciarne duplicato conforme.

Vi sono, infine, gli ascensori installati prima dell’entrata in vigore del DPR 162/99 ma collaudati dopo questa data per un periodo transitorio di quasi due anni. Solo in questi casi, e in questo intervallo temporale, l’impresa installatrice incaricava un ingegnere esperto nel settore che, con perizia giurata, collaudava l’impianto. In caso di smarrimento del libretto dell’ascensore, a cui veniva allegata la perizia giurata, è possibile chiederne il duplicato o alla impresa installatrice o all’ingegnere collaudatore, se reperibile.

Un altro documento che deve essere sempre presente sull’impianto è il fascicolo aggiuntivo nel quale il manutentore, dotato di patentino abilitante, deve annotare semestralmente di aver verificato i componenti di sicurezza dell’ascensore durante le cd. verifiche semestrali. Spesso i contratti di manutenzione prevedono visite trimestrali o anche mensili da parte del manutentore la cui esecuzione però rappresenta solo un obbligo contrattuale. È quasi superfluo sottolineare come una buona manutenzione dell’impianto riduca notevolmente i guasti e prolunghi la vita dei componenti dell’ascensore.

Per ultimare l’excursus sulla documentazione, è necessario menzionare i verbali di verifica. È ormai noto che, con frequenza biennale, un ispettore di un organismo notificato debba effettuare la verifica periodica ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i. Durante tale attività, l’ispettore deve poter visionare i verbali precedenti per verificare se sono state eseguite le prescrizioni riportate, valutare un eventuale maggior stato di usura dei componenti dell’impianto e stabilire se occorre far eseguire migliorie o sostituzioni di parti dello stesso. Solo in caso di sostituzione di componenti di sicurezza, così come previsto dalla norma Uni En 10411, il proprietario o l’amministratore di condominio deve richiedere all’organismo notificato la verifica straordinaria dell’ascensore, ai sensi dell’art. 14 DPR 162/99 e s.m.i, durante la quale devono essere forniti all’ispettore i documenti comprovanti la regolarità dei lavori eseguiti. Questa verifica, ricordiamo, deve essere eseguita al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, conseguenti alla sostituzione di componenti di sicurezza, e prima della rimessa in funzione dell’impianto.

Da tutto questo emerge che documenti come il libretto dell’ascensore/registro dell’impianto con allegata la dichiarazione di conformità, il fascicolo delle visite semestrali ed i verbali di verifica fanno parte integrante dell’impianto e devono essere considerati elementi imprescindibili senza i quali l’ascensore non può essere messo e mantenuto in esercizio.

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