• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Colf e badanti: solo il datore di lavoro può dedurre i contributi Inps

  • Quotidiano Del Condominio
  • 5 agosto 2019

Sono comunque deducibili i contributi della badante pagati dal datore di lavoro non attingendo al proprio conto corrente, ma da quello della suocera? Questo l’oggetto di un interpello cui ha risposto nei giorni scorsi il direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate.

Il quesito

L’istante fa presente che, per mero errore e ignoranza delle norme tributarie, ha pagato i contributi INPS, anno 2017, per la badante della suocera da un conto corrente bancario intestato alla suocera e da lui gestito (MAV online, banca …).
L’istante precisa che, pur essendo il datore di lavoro della badante della suocera, ha effettuato il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro in essere dal conto intestato alla suocera, con la conseguenza che i pagamenti risultano effettuati da quest’ultima. Per tale ragione, il CAF, in fase di compilazione del modello 730/2018 (redditi 2017) dell’istante, ha ritenuto di escludere la deducibilità dei contributi INPS versati in quanto il versamento degli stessi risulta effettuato da un soggetto diverso (la suocera) rispetto a quello tenuto per legge ad eseguirlo (datore di lavoro/istante). Tanto premesso, l’istante chiede di sapere come poter dedurre tali contributi.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante ritiene di dover integrare il modello 730/2018 presentato dalla suocera, inserendo i versamenti effettuati, ancorché la stessa non sia la datrice di lavoro.

Parere dell’agenzia delle entrate

In via preliminare, si fa presente che la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati così come prospettati nell’istanza di interpello, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti del contribuente istante.
L’articolo 10, comma 2, ultimo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone la deducibilità dal reddito complessivo, dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, etc.) nonché per gli addetti all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, etc.), per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate, applicando il principio di cassa, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui. Tuttavia, non è deducibile l’intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
Come precisato nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 (cfr. pagina 180), ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).

Pertanto, ai fini della deducibilità, il datore di lavoro deve indicare i contributi versati nell’anno di imposta 2017 nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del Modello dichiarativo 730/2018, per la parte rimasta a suo carico (cfr. pagina 54 delle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2018).
Nella specie, quindi, si ritiene che l’istante, in qualità di datore di lavoro – così come risulta dal bollettino MAV prestampato inviato dall’INPS ed allegato all’istanza – sia l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi previdenziali versati alla collaboratrice domestica (nella specie, la badante della suocera), a prescindere dalla circostanza per cui l’effettivo pagamento di tali contributi sia avvenuto utilizzando un conto corrente di terzi (nel caso di specie, un conto corrente intestato alla suocera).
Il citato articolo 10, comma 2, infatti, consente soltanto al datore di lavoro la facoltà di portare in deduzione i contributi previdenziali pagati per i domestici e per gli addetti ai servizi personali o familiari (cfr. circolare n. 207/E del 2000, paragrafo 1.5.1). Ne consegue che, nel caso di specie, l’istante – nella sua qualità di datore di lavoro – al fine di dedurre dal proprio reddito i contributi INPS versati nel 2017 ma non riconosciuti dal CAF in sede di compilazione del Modello 730/2018, potrà presentare una dichiarazione integrativa cd. a favore, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Tags
  • badante
  • collaboratrice domestica
  • contributi inps
  • deduzione contributi
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Arresti domiciliari: l’abitazione non comprende le parti comuni condominiali
Il distacco dal riscaldamento centralizzato? Non può essere parziale

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Ago 5, 2019
Torino sperimenta la badante di condominio: un nuovo modello di assistenza per gli anziani
  • Fiscalità condominiale
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ago 5, 2019
Lavoro domestico, dal 1° ottobre il nuovo contratto: nuove figure professionali e nuovi orari
  • Fiscalità condominiale
  • Quotidiano Del Condominio
  • Ago 5, 2019
Una nuova norma Uni sulle mansioni di colf, baby sitter e badanti

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Stile industrial chic: creare un appartamento metropolitano trendy con il gres porcellanato effetto cemento 26 agosto 2025
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena