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LOCAZIONI BREVI: ISTRUZIONI DELLE ENTRATE SU RITENUTA D’ACCONTO E DATI DI CONTRATTO

  • Quotidiano Del Condominio
  • 19 luglio 2017

[A cura di: Paola Pullella Lucano – Fisco Oggi, Agenzia delle Entrate]

Dopo il codice tributo per versare la ritenuta (risoluzione 88/E del 5 luglio 2017), ecco le indicazioni per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici. Istruzioni impartite dalle Entrate con provvedimento 12 luglio 2017 e rivolte proprio a questi soggetti, chiamati all’adempimento dall’articolo 4, comma 4, del Dl 50/2017. Nello stesso provvedimento, inoltre, l’Agenzia ritorna sui termini entro i quali va operata la ritenuta prevista dal successivo comma 5.

LA NORMATIVA

Il decreto legge 50/2017 ha stabilito che ai “contratti di locazione – sublocazione e comodato – di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione (comma 2).

A carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che dispongono di unità da locare, è disposto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (comma 4).

LA RITENUTA

Gli operatori in questione, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono effettuare, all’atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi che, nel caso in cui il destinatario non opti nella dichiarazione dei redditi per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto (comma 5). La stessa va versata all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo, tramite F24, indicando il codice tributo “1919”. Inoltre, i soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e al rilascio della certificazione unica. Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti non residenti, che vi provvedono tramite la stabile organizzazione oppure il rappresentante fiscale in Italia (comma 5-bis). 

Ciò premesso, con il nuovo provvedimento l’Agenzia stabilisce che i destinatari della norma comunichino: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata). Tutto ciò, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione dei contratti, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.

Le informazioni vanno conservate fino al termine previsto per l’eventuale accertamento del fisco (articolo 43, Dpr 600/1973).

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