• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Fiscalità condominiale

Tasse sulla casa: i dubbi dei contribuenti e le risposte delle Entrate

  • Quotidiano Del Condominio
  • 6 settembre 2019

La tassazione sulla casa. un tema delicato da molteplici punti di vista a partire, ovviamente, proprio da quello della disciplina fiscale. Di seguito, due quesiti posti da altrettanti contribuenti alla rubrica di consulenza di FiscoOggi – organo ufficiale d’informazione dell’Agenzia delle Entrate – ed il parere fornito dall’esperto, Paolo Calderone.

Com’è tassata la plusvalenza sulla vendita di una casa?

D. Vorrei vendere un immobile che possiedo da 3 anni. La plusvalenza che eventualmente realizzerò è soggetta a tassazione Irpef?

R. Dalla vendita di un immobile può derivare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso. Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef.

Fanno eccezione a tale regola:

  • gli immobili pervenuti per successione;
  • quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dello stesso;
  • le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In alternativa alla tassazione ordinaria, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulla plusvalenza realizzata sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.

Come fruire un’altra volta delle agevolazioni prima casa

D. Nel 2017 ho comprato l’appartamento in cui risiedo usufruendo delle agevolazioni “prima casa”. Se volessi acquistare un secondo immobile non ho più la possibilità di richiedere le stesse agevolazioni?

R. Dal 1° gennaio 2016, chi ha già comprato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e usufruire, anche sul secondo acquisto, delle agevolazioni.
È obbligatorio, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto e che nell’atto di compravendita del secondo immobile risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.

Tags
  • agevolazioni prima casa
  • donazione
  • plusvalenza
  • successione
  • tasse sulla casa
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Casa, Sicet: bene i 250 milioni alle Regioni per l’edilizia sociale
Fognatura e condotte idriche perdono. Il condominio vince

Related Posts

  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 6, 2019
Plusvalenze Superbonus, meno tasse per chi ha ristrutturato
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 6, 2019
La plusvalenza da Superbonus per la vendita dell’immobile
compravendita
  • Fiscalità condominiale
  • Redazione
  • Set 6, 2019
Vendita immobile oggetto di Superbonus 110%

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena