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Il “riconoscimento del debito” a favore dell’ex amministratore condominiale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 3 maggio 2018
debito condominio

[A cura di: avv. Fulvio Graziotto] Il riconoscimento di un debito non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva, né esige formule speciali, potendo risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo. È la massima contenuta nella sentenza 9097/2018 della Corte di Cassazione.

Il caso specifico era quello relativo ad un ex amministratore di condominio, il quale aveva richiesto il rimborso di somme da lui asseritamente anticipate, anche sulla base di una situazione contabile nella quale era evidenziato il debito nei suoi confronti; documento poi sottoscritto dal nuovo amministratore.

La Suprema Corte, richiamando una precedente decisione, ha ribadito che il riconoscimento di debito è un atto non recettizio che non richiede formule particolari, e può risultare anche da atti compiuti dal debitore per finalità diverse.

Giurisprudenza rilevante

  • Cass. 15353/2002

Disposizioni rilevanti

Codice civile

  • Art. 1309 – Riconoscimento del debito
    Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
  • Art. 1988 – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
    La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
  • Art. 2944 – Interruzione per effetto di riconoscimento
    La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Tags
  • debito condominio
  • sentenze di cassazione
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