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Bollette? Citofono? Reperibilità? No: al portinaio solo l’indennità per la pulizia delle scale

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 settembre 2020

Riconosciuta al portiere di un condominio solo l’indennità di “pulizia scale”, ma respinte quelle di “esazione bollette condominiali”, “uso del citofono con centralino interfono”, “riscaldamento”, “reperibilità”. Il motivo? Il suo avvocato non ha depositato in giudizio il contratto collettivo di lavoro. Di seguito un estratto dell’ordinanza 18249/2020 di Cassazione.

————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. Lav. Civ., ord. 2.9.2020,
n. 18249
————–

Rilevato che

A.B. adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere onde conseguire la condanna del Condominio … presso il quale espletava attività di portiere – al pagamento della somma di euro 28.390,41 a titolo di differenze retributive relative al periodo 1986-2007.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con il Condominio, il Tribunale dichiarava nullo il ricorso.

Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica il 19/4/2016, dichiarata l’inammissibilità della domanda, concernente la maturazione dei crediti azionati in relazione al periodo successivo al deposito del ricorso, condannava la parte appellata al pagamento della somma di euro 3.280,81, e compensava per due terzi le spese del doppio grado per il residuo poste a carico della parte appellata.

Dopo aver scrutinato il quadro istruttorio acquisito in giudizio, il giudice del gravame ha ritenuto acclarato il diritto a percepire l’indennità pulizia scale, reputando invece prive di riscontro probatorio le ulteriori domande intese a conseguire l’indennità di esazione bollette condominiali, uso del citofono con centralino interfono, riscaldamento, reperibilità; ha quindi dichiarato inammissibile la domanda proposta in sede di memoria conclusionale di primo grado – attinente alla maturazione dei crediti azionati con l’atto introduttivo del giudizio, relativamente all’epoca successiva al deposito del ricorso – in quanto integrante “una circostanza nuova ed estranea al giudizio già incardinato”.

Avverso tale decisione A.B. interpone ricorso per cassazione affidato a sette motivi illustrati da memoria.

Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che

(omissis)

3. Il secondo motivo prospetta violazione dell’art.1362 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo, n. 3 c.p.c. nonché vizio di motivazione.

Si lamenta che il giudice del gravame sia incorso in errore nella interpretazione dei contratti collettivi di settore, in riferimento alle differenze paga concernenti le singole voci richieste, essendosi limitato ad addurre una motivazione del tutto carente e contrastante sia con il dato letterale che con la comune intenzione delle parti.

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione.

Si critica la statuizione con la quale la Corte ha rigettato la domanda inerente al servizio di esazione, ritenendolo non provato.

A confutazione di tali approdi si deposita una nota sottoscritta dall’amministratore del 5/2/1996 da cui si evince lo svolgimento, almeno sino al gennaio 1996, del servizio riscossione bollette.

5. Il quarto motivo concerne violazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione. Si deduce l’erroneità della pronuncia di rigetto della domanda attinente alla indennità di citofono. Si sostiene che, ai sensi dell’art. 20 c.c.n.l. di settore, sarebbe spettata la relativa indennità in relazione ad ogni pulsante citofonico in quanto, durante l’orario di servizio, egli era tenuto comunque ad avvisare i condòmini.

6. Il quinto ed il sesto motivo, sempre sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di motivazione, attengono alla indennità di riscaldamento (quinto motivo) ed alla indennità di reperibilità (sesto motivo) con riferimento alla prospettata erronea esegesi delle disposizioni collettive di riferimento.

(omissis)

8. I motivi dal secondo ai sesto, che prospettano una erronea esegesi delle disposizioni collettive di settore e possono, pertanto, congiuntamente trattarsi presupponendo la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

(omissis)

9. Non può, poi, sottacersi che, in quanto espressamente fondate sulla regolamentazione offerta al rapporto controverso dal contratto collettivo nazionale di settore (dipendenti dei proprietari di fabbricati), le censure presentino profili di improcedibilità.

È bene rammentare, in proposito, che nell’ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l’iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass. SS.UU. 12/1.0/2009 n. 21558, Cass.4/11/2009 n. 23329).

Nell’ottica descritta, e secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’onere del deposito degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o degli accordi collettivi sui quali si fonda il ricorso, sancito, a pena di sua improcedibilità dall’art. 369 co. 2, n. 4, c.p.c., può dirsi soddisfatto non già solo con deposito dell’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche con il deposito del testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ. (omissis). Tali adempimenti valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell’azione e del contraddittorio (in termini: Cass. 25/11/2010 n. 23920).

Nella specie il ricorrente non ha specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall’insegnamento innanzi ricordato, l’avvenuta produzione, tantomeno in forma integrale, dei contratti collettivi sui quali si fondano i motivi; né ha trascritte le disposizioni che si assumono non correttamente interpretate, mostrando le censure, sotto tale profilo, evidente carenza di specificità (vedi ex plurimis Cass.13/11/2018 n. 29093).

Le critiche formulate appaiono carenti anche sotto tale profilo non sottraendosi, pertanto, ad un giudizio di inammissibilità.

(omissis)

In definitiva, alla stregua delle considerazioni sinora esposte, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

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