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Contabilizzazione calore e ripartizione delle spese, alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. 102/2014 dal D.Lgs. 73/2020

  • Quotidiano Del Condominio
  • 18 gennaio 2021

Avv. Edoardo Riccio

La norma tecnica UNI 10200 resta ancora l’unico riferimento normativo utilizzabile nella ripartizione della spesa del riscaldamento. Come è noto il D. Lgs. 73/2020 ha apportato modifiche al D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, lettera d), eliminando il richiamo esplicito alla norma UNI.

Al fine di individuare il criterio per il corretto riparto della spesa, AiCARR, ANACI, ANTA, CNI e CNPI, dopo un attento esame, hanno sottoscritto un documento condiviso sul tema della contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese nei condomini relative ai servizi di riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria (scaricabile dai rispettivi siti internet).

La Legge ora prevede che l’importo della spesa del riscaldamento debba essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, ad esempio, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.

Resta quindi da chiarire come debba materialmente essere calcolata la ripartizione della spesa. Gli Ordini Professionali e le Associazioni coinvolte nello studio, ritengono che sia opportuno fare ancora riferimento alla UNI 10200.

Resta infatti in vigore la Legge 10/91 che, all’art. 26 comma 5, prevede che in caso di termoregolazione e contabilizzazione la spesa debba essere ripartita in base ai consumi effettivi. Tale criterio, ai sensi del D. Lgs. 102/2014, art. 9 comma 5, è considerato dal legislatore stesso lo strumento per favorire il contenimento dei consumi energetici. Il successivo articolo 16 comma 8 prevede una sanzione nel caso in cui tale criterio non sia rispettato.

Il professionista incaricato dovrà quindi calcolare il consumo effettivo e qualsiasi criterio alternativo si ritiene che sia contrario a legge. Ne consegue che l’assemblea non potrà approvare forfettariamente la così detta “quota fissa”.

Il ricorso alla UNI 10200 si rende quindi indispensabile anche in assenza di esplicito richiamo normativo.

Le norme tecniche pubblicate dall’UNI rappresentano la “regola dell’arte”. Se qualcuno installa un impianto, redige un progetto od effettua qualunque attività in conformità alle norme tecniche, si deve presumere che ciò sia stato eseguito a regola d’arte.

Chi intende contestare dovrà dimostrare che, malgrado sia stata rispettata la regola dell’arte, l’esecuzione non sia conforme a legge. L’esecuzione del riparto in conformità alla norma tecnica UNI 10200, in particolare per quanto riguarda l’individuazione del valore effettivo del prelievo volontario richiamato dalla legge (che non potrà essere inferiore al 50%), consente di ritenere corretta la ripartizione in base ai consumi effettivi. Per la spesa riferita alle dispersioni di calore (quota per potenza termica impegnata impropriamente definita “quota fissa”) potrà essere invece adottata una tabella millesimale fondata su criteri diversi dal fabbisogno energetico che tanto aveva dato modo di discutere nelle assemblee condominiali.

Avv. Edoardo Riccio

 

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