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L’opposizione al decreto ingiuntivo Le novità di cui alla sentenza della Cass. SS.UU. 14 aprile 2021 n. 9839:

  • Quotidiano Del Condominio
  • 4 maggio 2021

Avv. Rodolfo Cusano

L’opposizione a decreto ingiuntivo

 Premessa

Lariscossionedeglionericondominialipuòesserecomplicatadalcomportamentodeicondominiche intendono sottrarsi al pagamento. Sicché, per non compromettere la buona riuscita della procedura coattiva, è opportuno che l’amministratore in primo luogo accerti chi è il vero titolare del diritto di proprietà sull’immobile, compiendo una verifica presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.Ciòmettealriparodallapiùclassicadelleeccezioni,ecioèdaquellarelativa alla carenza di legittimazionepassiva.

In secondo luogo, bisogna dimostrare l’attualità e la certezza del credito condominiale. Molticondomini, per il solo fatto di aver impugnato la delibera relativa all’approvazione della spesa, sostengono la non debenza dei relativi oneri fino a quando non si sia giunti ad una sentenza. Questa presa di posizione è del tutto ingiustificata: un conto è la validità nel merito della delibera, un altro conto è la sua efficacia.

 

Posizioni della giurisprudenza

Per cui, fino a poco tempo fa si riteneva pacificamente che:  nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo, il condomino non potesse far valere questioni relative alla validità o meno della delibera impugnata se non in altro separato giudizio. Ciò in quanto il giudizio di opposizione aveva unicamente riguardo all’efficacia o meno delladelibera(Cass. n. 3945/2008).

Quest’ultima,infatti,nongiustificasolol’emissionedeldecretoingiuntivomaanchelacondannadelcondominomorosoalpagamentodellespesedelgiudiziodiopposizione,perché l’ambito di tale giudizio era ritenuto appunto circoscritto alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia deldeliberato assembleare.Alriguardo,sideveancheprecisareche,quand’anche con separato giudizio il condomino avesse impugnato la delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, era ritenuto che: nonessendoviidentitàdioggetto,nessunarelazionevieratra leduecauseenemmenosussistecontinenzaopregiudizialitànecessaria(Cass. S.U. n. 4421/2007).

Queste conclusioni, che relegano l’azione di annullamento della delibera assembleare in un separatogiudizio,necessariamentedistintodaquellodiopposizionealdecretoingiuntivo,sonostaterecentemente contraddette da un nuovo indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che haaffermato il diverso principio secondo cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivoemesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità d’ufficio dell’invaliditàdella sottostante delibera non opera allorché si tratti di vizi implicanti la sua nullità, in quanto lavalidità della delibera rappresenta un elemento costitutivo della domanda di pagamento (Cass., Sez.2,n.305del12/01/2016;Cass.,Sez.2,n.19832del23/07/2019.

A risolvere il contrasto di giurisprudenza si è giunti alla pronuncia in esame. Ed infatti a seguito di molteplici considerazioni (si rimanda al testo della sentenza) la Suprema Corte ha stabilito che:

  • «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributicondominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, delladeliberazioneassemblearepostaafondamentodell’ingiunzione,sial’annullabilitàditaledeliberazione,acondizionechequest’ultimasiadedottainviadiazione-medianteappositadomanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensidell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., nei termine perentorio ivi previsto, e non in via dieccezione» ;
  • «Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributicondominiali,l’eccezioneconlaqualel’opponentededucal’annullabilitàdelladeliberazioneassembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento ditaledeliberazione,èinammissibileetaleinammissibilitàvarilevataedichiaratad’ufficiodaigiudice».

 

Conclusioni

Si può dunque  ritenere di essere in presenza di una doppia fase: quella cd.«monitoria» tendente all’ottenimento deldecreto ingiuntivo e quella successiva di merito detta anche «di opposizione». Importante ricordare che a quest’ultima si applicheranno anche le norme sulla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 73 ter delle Disp. Att. c.c. Per tale motivo, ove non fosse stata già preceduta dallamediazione, la fase giudiziale sarà sospesa dal giudice per il tempo necessario al suo svolgimento. Mediazione il cui obbligo, con la recente sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 sempre a SS.UU.,è stato ritenuto sussistente in capo al Condominio. La stessa sentenza ha anche chiarito che trattandosi di un onere a carico dell’opposto, la sua inerzia causerà l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non impedirà di riproporre la stessa domanda. Quindi, il credito potrà essere richiesto nuovamente o con un nuovo ricorso per D.I. ovvero direttamente con citazione.

In questa seconda “Fase di merito” l’opponente potrà anche impugnare con apposita domanda riconvenzionale le delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo dovrà però stare bene attento ai vizi sollevati perché mentre per quelli di nullità si è sempre in tempo per quelli di annullabilità si decade dalla relativa azione se sono trascorsi più di 30 giorni dalla delibera, se presenti in assemblea, o 30 giorni da quando si è ricevuto il verbale, se assenti.

 

 

 

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