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Quando una condomina riceve troppo tardi la convocazione all’assemblea

  • Quotidiano Del Condominio
  • 6 novembre 2020

—————–

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., ord. 30.10.2020,

n. 24041

—————–

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Il Condominio … ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. … della Corte d’appello di Milano, depositata il ….

Resiste con controricorso M.B..

La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame avanzato da M.B. contro la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Lodi il … e perciò ha annullato la deliberazione assembleare approvata il 27 gennaio 2010 dal Condominio …. La Corte di Milano ha evidenziato come, a fronte di riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 26 gennaio 2010 ed in seconda convocazione per il 27 gennaio 2010, l’avviso ex art. 66 disp. att. c.c. era stato ricevuto dalla condomina M.B. soltanto in data 23 gennaio 2010, senza che rilevasse, al fine di escludere l’invalidità dell’impugnata delibera, né il dedotto inadempimento di Poste Italiane incaricata del recapito, né la “prova di resistenza” offerta dalla maggioranza comunque raggiunta.

(omissis)

Il terzo motivo di ricorso deduce che, ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. (nella formulazione antecedente alla Riforma entrata in vigore il 18 giugno 2013), l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere soltanto spedito nel termine fissato, e non anche recapitato. Nella specie, il ricorrente espone che alla condomina M.B. si procedeva a comunicare le convocazioni dell’assemblea mediante posta raccomandata in seguito a pregresso contenzioso tra le parti. Viene quindi richiamato il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali.

III. Risulta logicamente preliminare l’esame del terzo rinvio, attenendo esso al giudizio di invalidità della delibera assembleare.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto inerente alla tempestività della comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

Secondo consolidata interpretazione, infatti, gli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 (formulazione qui operante, dovendosi giudicare la validità di una deliberazione approvata il 27 gennaio 2010), ogni condomino ha il diritto di intervenire all’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione previsto dall’art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c., testo previgente, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, ivi stabilito, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione (Cass. Sez. 6-2, 26/09/2013, n. 22047; Cass. Sez. 2, 22/11/1985, n. 5769).

Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell’avviso da parte dell’avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell’art. 66, comma 3, c.c. introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, il quale fa riferimento non solo all’omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocato ad agire per l’annullamento.

Essendo, dunque, necessario che l’avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell’adunanza in prima convocazione (come lascia intendere l’espressione “comunicato”, la quale evoca la regola di cui all’art. 1335 c.c., a differenza, ad esempio, di quanto si legge nell’art. 2479 bis c.c. per l’assemblea della s.r.l.: cfr. Cass. Sez. U., 14/10/2013, n. 23218), ai fini della prova dell’osservanza di tale termine dilatorio è necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indirizzo del destinatario, con l’ulteriore conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l’assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro (così Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396). È perciò corretta in diritto l’affermazione della Corte d’appello di Milano secondo cui, a fronte di riunione dell’assemblea fissata in prima convocazione per il 26 gennaio 2010, risultava tardivo l’avviso ricevuto dalla condomina M.B. in data 23 gennaio 2010.

(omissis)

  1. II ricorso va perciò dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

(omissis)

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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  • art 66 disp. att. cod. civ.
  • convocazione assemblea
  • delibere annullabili
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