• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Mercato Immobiliare

MUTUI E FAMIGLIE: ECCO LA MORATORIA. ACCORDO PER LA SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE

  • Redazione
  • 7 aprile 2015

L’Abi e nove associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie anche tenendo conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità. L’intesa è stata trasmessa ai ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico, e prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale. Tali misure si aggiungono al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa. La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.

Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative. L’accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: UNA PROFESSIONE CHE NON CONOSCE CRISI
CRONACA FLASH

Related Posts

rumori molesti condominio
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Apr 7, 2015
L’importanza del silenzio: l’inquinamento acustico minaccia il benessere globale
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Apr 7, 2015
Affittare casa può rendere fino al 7 per cento
  • Mercato Immobiliare
  • Redazione
  • Apr 7, 2015
Il mercato immobiliare nazionale tra bilanci e previsioni

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena