• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

CONTABILIZZATORI DI CALORE: QUALI IMPRESE SONO AUTORIZZATE AD INSTALLARLI?

  • Redazione
  • 22 giugno 2016

[A cura di: Cna Installazione Impianti]

È di una chiarezza cristallina il parere del MiSE – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – con il quale si risponde ad un quesito formulato da CNA Installazione Impianti in merito all’abilitazione necessaria per l’installazione dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche.

Il quesito era stato posto in quanto non pochi amministratori di condominio – citando un parere dell’Ufficio studi di una loro associazione di categoria – sostenevano che l’installazione di un contabilizzatore, erroneamente considerato “impianto elettronico”, fosse competenza di imprese abilitate ai sensi della lett. b) del DM 37/08. “Tale erronea valutazione – ha dichiarato Guido Pesaro, responsabile nazionale di Cna Installazione Impianti – aveva creato non pochi problemi alle nostre imprese del settore termico, a cui spesso gli amministratori di condominio avevano negato la possibilità di concorrere alle gare per l’installazione di questi dispositivi elettronici, asserviti naturalmente ad un impianto termico, nei condomini da loro amministrati. La risposta del Ministero alla nostra richiesta di chiarimenti tutela i legittimi interessi delle nostre imprese che non sarebbero certamente stati salvaguardati da interpretazioni erronee della norma”.

Il MiSE, nel concordare con la valutazione espressa da CNA Installazione Impianti, ha infatti chiarito che “l’attività di installazione e delle connesse valvole termostatiche (…) deve considerarsi rientrante nelle attività di installazione dell’impianto di riscaldamento”. Di conseguenza, prosegue la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, “l’attività di installazione dei suddetti apparecchi resta di esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all’esercizio dell’attività di cui alla lett. c), (…) ancorchè trattasi di abilitazione limitata ai soli impianti di riscaldamento”.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
I REQUISITI PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
EDILIZIA: DA GENNAIO 2017 ENTRA IN VIGORE LA NUOVA SCIA UNIFICATA

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 22, 2016
Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 22, 2016
Il mercato delle energie rinnovabili: i dati
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Giu 22, 2016
Antitrust: Enel risarcirà oltre 40mila clienti per più di 5 milioni di euro

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena