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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE IN CONDOMINIO: DELIBERE E RIPARTIZIONE DEI CONSUMI

  • Redazione
  • 5 maggio 2016

[A cura di: Confappi-Fna]

Installare valvole e contabilizzatori in un condominio significa sottoporre il tema all’attenzione dell’assemblea. L’intervento può essere approvato con le cosiddette “maggioranze ridotte”, cioè la maggioranza dei condòmini presenti e almeno la metà delle quote millesimali di proprietà. Non occorre che il risparmio energetico, che s’intende ottenere effettuando l’intervento, sia provato attraverso la stesura di una certificazione o di una diagnosi energetica. L’amministratore di condominio, considerato l’obbligo di mettersi in regola entro fine anno con la normativa statale ed europea, può pretendere l’approvazione dell’intervento e, in caso contrario, presentare anche le dimissioni.

Per ciò che riguarda la ripartizione delle spese, concluso l’intervento e come prevede il Dlgs 102/2014, viene modificato il criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria. I costi saranno, infatti, modulati in funzione dell’effettivo utilizzo. Tuttavia, una parte delle spese (in genere dal 20 al 40%) continuerà ad essere ripartita fra tutti i proprietari/inquilini sulla base dei cosiddetti “millesimi calore”. Questo costo corrisponde al calore disperso dalla rete di distribuzione per raggiungere dalla caldaia il singolo alloggio (a prescindere dal buon uso che l’utilizzatore finale fa del proprio calorifero) e al calore impiegato per conservare in buono stato la caldaia centralizzata e gli apparecchi ad essa collegati. In questo conteggio sono inoltre compresi anche i pagamenti dovuto alla ditta che manutiene l’impianto termico. Il resto della spesa per il riscaldamento si versa, invece, esattamente in proporzione a quanto combustibile si è consumato. La maggioranza richiesta per l’approvazione della nuova suddivisione delle spese è la stessa necessaria per il via libera all’intervento: la delibera può, in teoria, anche essere modificata al termine di ogni stagione di riscaldamento. Il Comitato termotecnico italiano ha definito, con la norma Uni 10200, la metodologia di ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore e dei componenti di impianto.

Una deroga per la suddivisione delle spese è, infine, prevista dall’articolo 9, comma 5, lettera d, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi. In questo lasso di tempo (e finché tutto non va a regime) sarà ancora possibile utilizzare i vecchi criteri di ripartizione delle spese, cioè le vecchie tabelle di riscaldamento.

Le norme nazionali e regionali affermano che, se vi sono impedimenti di natura tecnica, la termoregolazione o la contabilizzazione possono essere evitate. La legge, in realtà, non definisce nel dettaglio quando questa eventualità si verifica. Tuttavia, laddove le opere di adeguamento degli impianti esistenti risultino molto onerose rispetto al vantaggio ipotizzato, può essere certificata – da parte di un soggetto titolato – la non fattibilità. Senza incorrere in sanzioni. Ad esempio, se un immobile è riscaldato con pannelli radianti, soprattutto quelli che andavano di moda negli anni Sessanta, e il sistema non è stato adeguato nel tempo, è difficile ricostruire la mappa dei circuiti e applicare la termoregolazione e il calcolo dei consumi. Così anche le valvole sono difficili da applicare al riscaldamento con ventilconvettori o quando nell’appartamento corrono tubi di connessione al riscaldamento all’esterno dei muri. 

Cosa è: la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, in grado di regolare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e di programmarne la temperatura. La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all’effettivo prelievo. A seconda del tipo di impianto presente nel palazzo, consiste nell’applicazione di un apparecchio su ogni termosifone o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio.

Chi è coinvolto dall’obbligo: l’obbligo riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura.

Ripartizione delle spese: effettuato l’intervento, una parte delle spese (in genere dal 20 al 40%) sarà divisa fra tutti i condòmini sulla base dei cosiddetti “millesimi calore” mentre il resto della spesa sarà versato per ciascuna unità in proporzione a quanto combustibile si è consumato.

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