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CONTABILIZZAZIONE: LA CORTE D’APPELLO DÀ TORTO AL CONDOMINO DISSENZIENTE

  • Redazione
  • 14 settembre 2016

[A cura di: Grammaldo Mazziotti – società di ingegneria]

L’installazione obbligatoria di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore è ormai alle porte, preceduta da pronunce giuridiche in materia di controversie che si sono già verificate. Di seguito, la decisione recentemente assunta dalla Corte d’Appello di Trento.

LA VICENDA 

Un condominio aveva deliberato in assemblea di ammodernare l’impianto di riscaldamento centralizzato, prevedendo una nuova caldaia ed un sistema di contabilizzazione e tele-lettura del calore consumato dai singoli condòmini. Uno dei condòmini si era opposto all’installazione nel proprio appartamento del mini contatore idoneo al rilevamento del consumo del calore. Il Tribunale di Trento, in primo grado, aveva condannato il condomino a consentire l’accesso nel proprio appartamento ai tecnici incaricati dall’amministratore del condominio, per l’installazione dei mini contatori.

Il condomino ricorreva in Appello, sostenendo la nullità della delibera condominiale, in quanto non assunta all’unanimità, ma solo in maggioranza. Inoltre, secondo l’appellante, sarebbe stata negata l’applicabilità dell’articolo 843 cc, ai sensi del quale il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Il Giudice d’Appello respinge il ricorso del condomino, affermando che:

* la decisione del condominio, presa a maggioranza, di modificare l’impianto di riscaldamento centralizzato, al fine di adeguarsi alle più recenti normative, rientra nel potere deliberativo dell’assemblea e non necessita dell’unanimità 

* l’articolo 843 del cc è applicato correttamente in relazione al necessario completamento dei lavori attinenti nel loro complesso alla modifica dell’impianto di riscaldamento (costruzione di opera comune) 

NORMA, OBBLIGHI E MULTE

La contabilizzazione del calore permette di regolare autonomamente la temperatura in modo da suddividere le spese in proporzione all’energia consumata. La contabilizzazione del calore è accompagnata dalla termoregolazione:

* la contabilizzazione permette di “contare” l’energia richiesta dalla singola unità immobiliare; 

* la termoregolazione consente di gestire l’erogazione di calore secondo le esigenze del singolo utente. 

Tale sistema dà la possibilità al singolo utente di gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma nella propria abitazione, senza avere un impianto di proprietà esclusiva, pagando la sola quota corrispondente alla quantità di calore erogata. Si comprende facilmente come la contabilizzazione del calore e la termoregolazione premino il comportamento virtuoso del singolo utente, che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi.

Dal primo gennaio 2017 tutti gli edifici con impianto centralizzato dovranno adeguarsi agli obblighi di contabilizzazione previsti dal dlgs 102/2014. Tale decreto prevede che tutti i condomini con riscaldamento centralizzato (a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici) devono installare:

* valvole termostatiche; 

* contabilizzatori di calore; 

* ripartitori di calore; 

* dispositivi di termoregolazione ossia dispositivi che consentano di determinare la temperatura degli ambienti e di misurare i consumi di energia per ogni appartamento.

Se l’edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito “a zona“), bisognerà installare un sotto-contatore all’ingresso di ciascuna unità. In caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti), occorrerà installare anche ripartitori su ogni corpo scaldante. I proprietari di immobili e i condomini che non si adeguano saranno puniti con multe da 500 a 2500 euro. Lo prevede l’articolo 11 del dlgs 141/2016.

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