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DEFINITI CON DECRETO I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DELLE ESCO

  • Redazione
  • 12 giugno 2015

[Fonte: ANCE Taranto]


Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente, con decreto direttoriale del 12 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015), hanno approvato i requisiti per l’accreditamento e la certificazione in materia di:

– Società che forniscono servizi energetici (ESCo);

– Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);

– Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).

I documenti applicabili costituiscono attuazione dell’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. n. 102/2014 sull’efficienza energetica.

Si indicano di seguito le principali caratteristiche degli schemi per l’accreditamento e la certificazione gestiti da Accredia, l’Ente nazionale di accreditamento, che ne è stato il redattore unitamente al Comitato Termotecnico Italiano e agli operatori del settore.


ESCo – Società che forniscono servizi energetici

Le ESCo (Energy Service Company) sono società che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica con garanzia dei risultati in termini di risparmio energetico.

La certificazione delle ESCo viene rilasciata da Organismi accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”.

La norma di riferimento per la certificazione del servizio svolto dalle ESCo è la UNI CEI 11352:2014 “Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo) – Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell’organizzazione e dei contenuti dell’offerta di servizio” che specifica le caratteristiche generali del servizio e le capacità che la ESCo deve possedere.


EGE – Esperti in Gestione dell’Energia

L’Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – è una figura professionale introdotta dal D. Lgs. n. 115/2008, qualificato come professionista che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.

L’Esperto in Gestione dell’Energia deve essere certificato da Organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”.

La norma UNI CEI 11339:2009 “Gestione dell’energia. Esperti in gestione dell’energia. Requisiti generali per la qualificazione” definisce i requisiti per la certificazione, che comprendono capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico e ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione.


SGE – Sistemi di Gestione dell’Energia

Con l’adozione di un sistema di gestione dell’energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso” l’impresa persegue l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni energetiche e, in particolare, l’efficienza, l’utilizzo e il consumo di energia.

Tale sistema di gestione deve essere certificato da Organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 “Valutazione della conformità – requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” e della norma internazionale ISO 50003:2014 “Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems”.

Con apposita circolare (DC n. 15/2015 del 15 maggio 2015) Accredia ha inoltre fornito una serie di precisazioni in merito al processo di accreditamento per gli Organismi che rilasciano tali certificazioni.

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