• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Ristrutturazione

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: SILENZIO ASSENSO ANCHE NEL PROCEDIMENTO ORDINARIO

  • Redazione
  • 23 maggio 2017

[A cura di: Ance Foggia]

L’art. 11, comma 9 del Dpr 31/2017 sul procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità prevede espressamente che, in caso di mancata espressione del parere del Soprintendente entro 20 giorni dalla richiesta della Regione o del Comune da essa delegato, si forma il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 17 bis Legge 241/1990, inserito dalla Legge 124/2015.

L’art. 146 del D. lgs. 42/2004 che disciplina invece il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via ordinaria non prevede espressamente l’operatività del silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni ma, anche in considerazione di quanto stabilito dalla nota n. 11688 del 11/04/2017 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali, è possibile affermare che il silenzio assenso dell’art. 17 bis Legge 241/1990 trova applicazione anche nell’ambito del procedimento ordinario. 

Nella nota – che contiene chiarimenti sul regime transitorio del Dpr 31/2017 – l’Ufficio Legislativo del Mibac alla lettera b1) afferma che, con riferimento agli effetti del decorso del termine entro il quale la Soprintendenza deve rilasciare il suo parere sul progetto e cioè 45 gg. in caso di procedimento ordinario e 20 gg. in quello semplificato, opera sempre il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 17 bis nella Legge 241/1990, inserito dall’art. 3 della legge 124/2015.

A tal fine viene richiamata la precedente Nota n. 27158 del 10/11/2015 (poi integrata dalla Nota n. 21892 del 20/07/2016) con cui l’Ufficio Legislativo aveva fornito chiarimenti interpretativi sull’applicazione del silenzio assenso fra p.a. nell’ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dei beni culturali. In questi ultimi documenti si precisa che:

* la formazione del silenzio assenso in caso di mancato rilascio del parere del Soprintendente avviene decorso il termine specifico di 45 giorni previsto dall’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e non quello generale di 90 gg. previsto dall’art. 17-bis per le amministrazioni che tutelano i beni culturali e paesaggistici;

* il meccanismo del silenzio assenso è alternativo e incompatibile con la conferenza di servizi. Pertanto ogni volta che viene indetta una conferenza di servizi, trovano applicazione gli artt. 14 e ss. Legge 241/1990 e non l’art. 17-bis;

* la formazione del silenzio assenso in caso di inerzia della soprintendenza avviene solo in presenza di alcune condizioni e cioè legittimazione del soggetto a presentare la domanda, competenza della p.a. a riceverla e sussistenza della documentazione completa dalle norme di legge in materia;

* una volta formatosi il silenzio assenso per decorso del termine di legge, quest’ultimo deve considerarsi perentorio e la sua scadenza fa pertanto venire meno il potere di dissenso postumo della Soprintendenza.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
ECOBONUS E SISMABONUS: LA CESSIONE DEL CREDITO TORNA APPANNAGGIO SOLO DEGLI INCAPIENTI?
SMART WORKING E NUOVI UFFICI: QUALE INFLUENZA SUL REAL ESTATE

Related Posts

casa in costruzione
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 23, 2017
Materiali da costruzione: quando gli scarti industriali diventano risorse
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 23, 2017
Cambio destinazione d’uso da deposito ad abitazione: quando serve il permesso di costruire?
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Mag 23, 2017
Con i bonus casa oltre 277 milioni di frodi sui contributi pubblici

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Autoconsumo collettivo: energia condivisa per un futuro più sostenibile 31 luglio 2025
  • L’assicurazione professionale non copre l’amministratore condannato a restituire somme al condominio 31 luglio 2025
  • È necessario il litisconsorzio per la costituzione di una servitù coattiva 30 luglio 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena