• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Ristrutturazione

Edilizia: addio a Cil e Dia: Ecco i punti salienti del decreto Scia 2

  • Redazione
  • 24 agosto 2016
[A cura di: Confappi – Fna] Addio a Cil e Dia: restano solo Scia (e Super-Scia), Cil asseverata e permesso di costruire. È questo, in sintesi, il macro-contenuto del decreto Scia 2, approvato in via preliminare a metà luglio dal Governo e che ha così iniziato il suo iter di discussione, a partire dalle osservazioni di Comuni e Regioni, che saranno poi discusse in conferenza unificata. La norma modifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e spiega quali lavori sia possibile realizzare in regime di edilizia libera o con Scia.
Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cil asseverata. Ci saranno, poi, gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione e che vengono incrementati con alcune iniziative per le quali è attualmente prevista una forma di comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) usciranno, invece, di scena.
Ad “ereditare” anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire sarà, in particolare, la Segnalazione certificata di inizio attività. Una sorta di Super-Scia, che contiene anche gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio; gli interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio; alcuni interventi di ristrutturazione edilizia.
Novità si attendono anche su altri fronti. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce infatti la Sca – Segnalazione certificata di agibilità – mediante la quale si attesta, da parte di un professionista abilitato, la conformità dell’opera al progetto presentato e alla sua agibilità.
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Condominio minimo: come deliberare i lavori di ristrutturazione?
Sanatoria per la cantina: gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti

Related Posts

  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Ago 24, 2016
MADE Expo 2025: il futuro delle costruzioni tra incentivi e opere pubbliche
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Ago 24, 2016
Legionella: proteggi i tuoi impianti idrici prevenendo la proliferazione del batterio
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Ago 24, 2016
Firma il tuo condominio con un restauro Skyline

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Bonus prima casa, più tempo per vendere l’immobile 15 settembre 2025
  • Mutui prima casa, il Governo rilancia: più garanzie e più risorse per giovani e famiglie numerose 15 settembre 2025
  • Quanto costa comprare un appartamento a Monza 15 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena