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Edilizia: addio a Cil e Dia: Ecco i punti salienti del decreto Scia 2

  • Redazione
  • 24 agosto 2016
[A cura di: Confappi – Fna] Addio a Cil e Dia: restano solo Scia (e Super-Scia), Cil asseverata e permesso di costruire. È questo, in sintesi, il macro-contenuto del decreto Scia 2, approvato in via preliminare a metà luglio dal Governo e che ha così iniziato il suo iter di discussione, a partire dalle osservazioni di Comuni e Regioni, che saranno poi discusse in conferenza unificata. La norma modifica il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e spiega quali lavori sia possibile realizzare in regime di edilizia libera o con Scia.
Le attività di edilizia privata saranno ricondotte a tre soli ambiti di comunicazione amministrativa: il permesso di costruire, la Scia e la Cil asseverata. Ci saranno, poi, gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione e che vengono incrementati con alcune iniziative per le quali è attualmente prevista una forma di comunicazione. La Dia (Denuncia di inizio attività) e la Cil (Comunicazione di inizio lavori) usciranno, invece, di scena.
Ad “ereditare” anche gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della Dia in alternativa al permesso di costruire sarà, in particolare, la Segnalazione certificata di inizio attività. Una sorta di Super-Scia, che contiene anche gli interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio; gli interventi di restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio; alcuni interventi di ristrutturazione edilizia.
Novità si attendono anche su altri fronti. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità, il decreto introduce infatti la Sca – Segnalazione certificata di agibilità – mediante la quale si attesta, da parte di un professionista abilitato, la conformità dell’opera al progetto presentato e alla sua agibilità.
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