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OBBLIGO DI CERTIFICATO DI IDONEITА STATICA: “A MILANO SI RISCHIA PARALISI DELL’IMMOBILIARE”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 luglio 2017

[A cura di: Assoedilizia]

Partecipando ad un dibattito sulla situazione del Comune di Milano e sulle criticità aperte, il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, ha richiamato l’attenzione sul problema aperto dall’art.11 del Regolamento edilizio del Comune di Milano, che prevede l’obbligatorietà, per tutti gli immobili esistenti ultracinquantenni, per i quali non esista o non sia reperibile il certificato di collaudo statico (eventualità frequentissima anche a causa delle difficoltà di reperimento dei collaudi pur esistenti), di una verifica di idoneità statica da attuarsi entro il 2019, con la sanzione della inagibilità dell’immobile o delle parti di questo non certificate, ove il relativo certificato non venga rilasciato entro i termini previsti.

“Dopo la scadenza del termine – ha ricordato – sarà necessario allegare il certificato alla documentazione notarile dei rogiti. Preliminarmente dobbiamo dire che, a nostro avviso, trattasi di una norma illegittima poiché esorbita dalla potestà normativa di un regolamento edilizio. Nel merito, osserviamo che si dovrebbe intervenire in Milano su circa 30.000 edifici (attorno al 60% dell’esistente) con grandi difficoltà operative”. 

Ma non è tutto. Sempre secondo il numero uno di Assoedilizia, “la soluzione proposta dal Comune è indicata in una Determinazione Dirigenziale del novembre 2016, la quale prevede un procedimento che ci sembra non perfettamente in linea con quanto prescritto dalla legge nei D.M. del 1985. Sicché sussiste il rischio che si perfezionino degli atti che non diano garanzia di tenuta sul piano di una eventuale verifica di legittimità, e quindi presentino problemi in caso di vaglio giurisdizionale in qualsiasi sede. Oltre tutto, al pari del collaudo statico, anche la verifica dell’idoneità statica con relativo certificato è uno strumento concepito a misura di un unico soggetto agente. Mentre la verifica prevista dal Regolamento dovrebbe esser attuata il più delle volte da una molteplicità di soggetti. Con la conseguenza che, in mancanza di accordo (ad esempio in caso di condominio) gli effetti si irradierebbero su tutti i comproprietari/condòmini. Così stando le cose per tutti questi immobili, che rappresentano alcune centinaia di migliaia di unità edilizie, si profila, alla data di scadenza dell’obbligo indicato, il rischio di una paralisi della commerciabilità. È proprio quel che ci vuole per il già sofferente settore immobiliare”.

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