• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Varie

SEPARAZIONE, ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: COME SI AGISCE?

  • Redazione
  • 23 marzo 2015

Separazione, assegnazione della casa coniugale e modalità di pagamento delle imposte sulla relativa proprietà. L’Agenzia delle Entrate torna su un argomento quanto mai d’attualità, data anche la proliferazione di divorzi e altre formule di separazione, e delega come sempre alla rubrica di quesiti pubblicata sulla sua rivista ufficiale “Nuovo FiscoOggi” e curata da Gianfranco Mingione, la risposta ad una domanda indirizzatale da una contribuente.

Nella fattispecie, la donna chiede: “Sono separata da mio marito e ho avuto in assegnazione una sua casa, dove vivo con le nostre figlie. Quali tasse e imposte sono tenuta a versare (con particolare riferimento a Irpef, Imu e Tasi)?

Ecco la risposta dell’Agenzia: “Il diritto del coniuge separato sulla casa già adibita a residenza familiare non configura un diritto reale di abitazione, assimilabile a quello del coniuge superstite (articolo 540 cc), bensì un mero diritto personale di godimento. Il reddito fondiario è pertanto conseguito dal coniuge proprietario, per quanto non assegnatario della casa. Al contrario, non deve dichiarare alcun reddito l’ex coniuge assegnatario, ma non proprietario. Ai fini Imu, invece, l’assegnatario ha la soggettività passiva, a prescindere dalla sua eventuale proprietà sull’immobile; comunque, la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale è assimilata all’abitazione principale e beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta. Ai fini della Tasi, infine, è il coniuge assegnatario il soggetto tenuto a pagare il tributo, con l’aliquota e la detrazione eventualmente prevista per l’abitazione principale.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
PROROGA DEGLI SFRATTI: LA PROPRIETÀ TORNA ALLA CARICA CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
ENEL ED ENEA: UN ACCORDO SUI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI NEGLI IMPIANTI TRADIZIONALI

Related Posts

  • Varie
  • Redazione
  • Mar 23, 2015
Il Decreto Omnibus 2025 è legge: IVA ridotta per l’arte e Superbonus prorogato nelle zone terremotate
  • Varie
  • Redazione
  • Mar 23, 2015
Avvocati e amministratori di condominio: nuove opportunità, nuove competenze
privacy convegno
  • Varie
  • Redazione
  • Mar 23, 2015
Privacy nei condomini, il Garante detta le nuove regole da seguire

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Mutuo sulla prima casa: come funziona la detrazione del 19% sugli interessi 16 settembre 2025
  • Sostituzione condizionatori e agevolazioni fiscali 16 settembre 2025
  • Supercondominio e spese per le canne fumarie 16 settembre 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena