• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

LIBRETTO DI IMPIANTO: IL CTI CHIARISCE QUANDO SERVE E QUALI APPARECCHI SONO ESENTATI

  • Redazione
  • 25 marzo 2015

[Fonte: CTI]


Come compilare correttamente il libretto di impianto? Hanno questo filo conduttore le domande alle quali risponde il Cti (Comitato termotecnico italiano) nella sezione del proprio portale dedicata alle Faq degli utenti. Riportiamo, di seguito, alcune delle indicazioni, puntualizzando che esse non valgono in quelle Regioni o Province Autonome che hanno introdotto variazioni al libretto nazionale di cui al DM 10 febbraio 2014, e nelle quali è opportuno verificare le disposizioni sui singoli siti internet istituzionali.


D. Quando deve essere compilato il libretto di impianto?

R. Il libretto di impianto si compila e si aggiorna in presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento, al servizio di edifici residenziali, scuole, ospedali, caserme, palestre ecc., oppure destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, uffici pubblici o privati.



D. Quali unità immobiliari sono escluse dal libretto di impianto?

R. Sono escluse dall’obbligo di libretto di impianto:

* le unità immobiliari riscaldate esclusivamente con stufe, caminetti o apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se la potenza termica del focolare complessiva non supera i 5 kW, e in assenza di altri impianti o apparecchi di condizionamento di qualsiasi potenza;

* le unità immobiliari riscaldate e/o raffrescate con apparecchi mobili;

* le unità immobiliari o parti di esse destinate ad ospitare macchine, sostanze, derrate alimentari, piante, animali che necessitano di temperature controllate, con presenza solo temporanea di operatori;

* le singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate, riscaldate e/o raffrescate da impianti centralizzati, in cui siano presenti solo apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati.


D. Quali apparecchi non devono comunque essere registrato sul libretto di impianto?

R. Non devono comunque essere registrati sul libretto di impianto:

* gli apparecchi per la produzione di acqua calda sanitaria (scaldacqua, scaldabagni, boiler) ed eventuali pannelli solari termici ad essi collegati a servizio di  singole unità immobiliari ad uso abitativo o assimilate

* gli apparecchi mobili per riscaldamento e/o condizionamento;

* le stufe, i caminetti o gli apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante se la loro potenza termica del focolare complessiva non supera i 5 kW.


D. È possibile esemplificare i casi in cui è possibile o meno compilare il libretto di impianto?

R. Di seguito si fornisce un elenco di casi in cui è necessario o meno compilare il libretto di impianto.

* Condominio con impianto centralizzato (riscaldamento, con o senza produzione acqua calda sanitaria): SI

* Appartamento in condominio con impianto centralizzato (solo riscaldamento) e scaldacqua: NO

* Appartamento in condominio con impianto centralizzato (solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore installato in modo fisso: SI (scheda per il solo condizionatore)

* Appartamento in condominio con impianto centralizzato (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria), con condizionatore mobile: NO

* Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), scaldacqua e condizionatore installato in modo fisso: SI (scheda per caldaia e scheda per condizionatore)

* Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria), condizionatore installato in modo fisso, pannello solare termico: SI (scheda per caldaia, scheda per condizionatore e scheda per pannello solare)

* Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), condizionatore installato in modo fisso, scaldacqua, pannello solare termico ad esclusivo servizio dello scaldacqua: SI (scheda per caldaia e scheda per condizionatore)

* Appartamento o abitazione a sé stante con caldaia (solo riscaldamento), condizionatore installato in modo fisso, stufa o caminetto a biomassa: SI (scheda per caldaia, scheda per condizionatore, scheda per stufa o caminetto)

* Appartamento o abitazione a sé stante con stufa a biomassa di potenza inferiore a 5 kW, condizionatore mobile, scaldacqua, pannello solare termico ad esclusivo servizio dello scaldacqua: NO


D. Chi è il responsabile dell’impianto termico?

R. Il responsabile dell’impianto termico è:

* l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;

* il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

* l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;

* il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

* in caso di affidamento a un terzo responsabile questi diventa anche responsabile della tenuta e aggiornamento del libretto;

* la nomina del terzo responsabile non è consentita nel caso di impianti autonomi a meno che il generatore di calore e/o di freddo non sia collocato in un locale tecnico ad uso esclusivo accessibile al solo terzo responsabile.


  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
VIA LIBERA IN COMMISSIONE FINANZE DEL SENATO: PRENDE FORMA IL PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO
CRONACA FLASH DALLA CASA E DAL CONDOMINIO

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 25, 2015
Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 25, 2015
Il mercato delle energie rinnovabili: i dati
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mar 25, 2015
Antitrust: Enel risarcirà oltre 40mila clienti per più di 5 milioni di euro

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Interventi sul sottotetto: serve il consenso condominiale 17 giugno 2025
  • Commercialisti: crescono i redditi e calano i divari 17 giugno 2025
  • Istat, i prezzi delle abitazioni nel IV trimestre 2024 17 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena