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NOMINA DI AMMINISTRATORE PRIVO DI FORMAZIONE: LA DELIBERA È ANNULLABILE

  • Redazione
  • 13 maggio 2015

[A cura di: Corrado Sforza Fogliani – presidente Centro Studi Confedilizia]


Quali sono le conseguenze in caso l’assemblea nomini un amministratore che non abbia frequentato un corso di formazione iniziale ovvero, una volta che lo abbia nominato, questi poi non svolga attività di formazione periodica? Premesso che la legge nulla prevede al riguardo, va osservato in argomento che una delibera con cui si nomini un amministratore privo dei requisiti prescritti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. – non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (generali) della collettività, ma solo su quelli (particolari) della compagine condominiale – non sembra essere contraria all’ordine pubblico (come peraltro è stato da alcuni sostenuto: cfr. A. Celeste e A. Scarpa in Riforma del condominio, Giuffré Editore, 2012, 173). E ciò è confermato anche dal fatto che, ove il legislatore della riforma avesse voluto dare particolare rilievo all’art. 71-bis, avrebbe senz’altro inserito questa previsione tra quelle definite inderogabili dal successivo art. 72. 

Deve ritenersi, allora, che una decisione siffatta non sia nulla, ma più semplicemente annullabile (e quindi impugnabile entro il breve termine di 30 giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti; dalla data di comunicazione della deliberazione stessa per gli assenti). Il che non toglie, tuttavia, che ciascun condomino – ai sensi dell’art. 1129, undicesimo comma, c.c. – possa ricorrere all’Autorità giudiziaria per la revoca di un amministratore così nominato. Se è vero, infatti, che l’inottemperanza, da parte dell’amministratore, all’obbligo di svolgere la formazione iniziale non è tra le ipotesi che il predetto art. 1129, al dodicesimo comma, elenca espressamente come “gravi irregolarità”, è anche vero che l’elencazione in questione è meramente esemplificativa, come si evince facilmente dall’espressione utilizzata nell’occasione (“costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità”). Le stesse considerazioni possono ripetersi per l’ipotesi della mancata osservanza dell’obbligo di formazione periodica. Com’è noto, sono tenuti alla formazione iniziale e periodica gli amministratori a professione sia esclusiva che non esclusiva. Non sono obbligati solo gli amministratori condòmini.

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