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ECOBONUS: TRASMISSIONE ERRATE DEI DOCUMENTI ALL’ENEA NON FA DECADERE LE DETRAZIONI

  • Redazione
  • 4 giugno 2015
[A cura di: Confappi]

Un errore o un’omissione nella presentazione della documentazione tecnica all’ENEA non può inficiare il beneficio fiscale di un contribuente, impedendogli di fruire della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica dell’edificio. È infatti possibile correggere e integrare i documenti presenti nel fascicolo attraverso l’invio di una comunicazione di rettifica. Ciò è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n. 853/2015.
Nel caso in esame, a causa della mancata produzione della ricevuta di invio della documentazione all’ENEA, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente, l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto a un contribuente la spesa da lui sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%. Tale operato fu contestato alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che però respinse il ricorso, stabilendo che l’invio della documentazione all’ENEA è condizione essenziale per usufruire della detrazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell’opera (sentenza n. 401/2/2013).
In senso contrario si è espressa la Commissione Tributaria Regionale, la quale ha accolto il ricorso in appello da parte del contribuente e ha evidenziato che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010 non parla in nessun capoverso della decadenza del beneficio fiscale, anzi prevede che il contribuente possa rettificare la documentazione mediante l’invio di una comunicazione di rettifica, al fine di porre rimedio e di correggere eventuali errori ed omissioni. Ciò si evince dalla lettura del paragrafo 3 della circolare, “Detrazione di imposta del 55 per cento per interventi di risparmio energetico” ed in particolare del paragrafo 3.7 “Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all’ENEA”.
In conclusione, il Collegio dichiara che l’omissione contestata dall’Ufficio, che peraltro ha successivamente ricevuto la stessa documentazione, non possa pregiudicare l’invocata deduzione stante anche l’avvenuta dimostrazione dell’esecuzione dei lavori e delle relative spese sostenute. Accoglie l’appello ed annulla la cartella di pagamento.
Ricordiamo infine che l’ENEA gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio esistente e che non sono previsti dall’ente riscontri positivi o negativi né in caso di invio corretto né in caso di invio incompleto della documentazione.
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