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APE: COME FUNZIONA LA PAGELLA ENERGETICA DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE

  • Redazione
  • 23 dicembre 2015

[A cura di: Sicet]

Novità sull’Ape: l’attestato delle prestazioni energetiche che per gli affitti e le compravendite di unità immobiliari si adegua con l’entrata in vigore dei decreti del 26 giugno 2015. Si tratta, in sostanza, della nuova pagella obbligatoria di cui devono essere dotati tutti gli alloggi, contenente la collocazione nella classe energetica relativa alla efficienza ed ai consumi, ma anche degli interventi tecnici ed edilizi necessari al suo mantenimento e miglioramento. 

Quando si affitta, oppure si vende una abitazione è obbligatorio dotarsi e consegnare alla controparte interessata l’attestato delle prestazioni energetiche. Il documento illustra la situazione dell’immobile classificandolo tra la classe migliore (A4) e la peggiore (G). Tutto questo sulla base degli impianti tecnologici presenti nell’immobile: più sono recenti e migliore sarà la loro prestazione. 

La redazione del nuovo documento viene effettuata con un unico modulo contenente indici analoghi in tutte le regioni. Questo per rendere immediatamente comprensibile a tutti la reale situazione degli impianti e dei loro consumi nell’alloggio. Con un nuovo programma e una banca dati nazionale denominata Siape, sarà possibile conoscere e confrontare gli Ape in tutta Italia con un importante ed efficace aiuto nelle scelte di mercato. Nelle cinque pagine del documento si può apprendere immediatamente con la grafica per immagini i consumi e gli interventi necessari alla riduzione degli stessi. Ma sono presenti anche dati sull’efficienza sia del riscaldamento che della climatizzazione. L’attestato rimane obbligatorio in: compravendite, locazioni, donazioni, nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie. L’Ape può essere utilizzato più volte nell’arco di dieci anni (la sua durata) ma deve essere aggiornato in caso di riqualificazione energetica che comporti una modifica dei consumi. È anche necessario sottoporre gli impianti a tutte le manutenzioni obbligatorie, pena la decadenza dell’attestato. Le nuove norme valgono anche per gli annunci di immobili in vendita o locazione proposti da agenzie o intermediari immobiliari o privati. In tali annunci si dovranno indicare tutte le informazioni energetiche. 

Gli attestati prodotti dai tecnici abilitati iscritti agli appositi albi regionali oppure da geometri, ingegneri o architetti iscritti all’ordine, dovranno anche essere inviati su portali locali ma anche trasmessi al sistema nazionale Siape. Per le locazioni deve essere inserita nel contratto una clausola in cui: “il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato relativo alla prestazione energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare” oppure, il conduttore può dichiarare di ricevuto dal locatore la documentazione relativa all’attestazione energetica Inoltre, per l’imposta di registro l’allegazione dell’Ape al contratto nel momento dell’adempimento non comporta costi aggiuntivi, che sono invece previsti in caso di presentazione successiva. 

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