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LE TELECAMERE DI SICUREZZA NON POSSONO RIPRENDERE IL CONDOMINO MALEDUCATO

  • Redazione
  • 7 aprile 2016
Le telecamere di sicurezza possono essere utilizzate anche per sanzionare i condòmini maleducati? Questo il quesito posto da uno spettatore alla rubrica legale del Tg del Condominio. Pubblichiamo di seguito le risposte fornite dall’avvocato Chiara Magnani di Parma.

D. Le telecamere di sicurezza installate all’ingresso del nostro condominio e in cortile, possono essere utilizzate anche per provare comportamenti scorretti da parte dei condòmini ed eventualmente sanzionarli come previsto dalla riforma del condominio? Nello specifico, un condomino è solito parcheggiare impedendo l’accesso ad un’area comune, e un altro getta il pattume in cortile, invece di portarlo nell’apposita area adibita alla raccolta differenziata. 

R. A parere di chi scrive l’uso delle telecamere di sicurezza deve avvenire seguendo gli stessi principi dettati in materia di installazione, oltre che dal codice civile, dal Garante e dal codice della privacy. Se da un lato, infatti, occorre tutelare la sicurezza del condominio e dei singoli condòmini, dall’altro occorre tutelare la riservatezza di chi frequente lo stabile.
L’installazione delle telecamere ha come finalità quella di preservare la sicurezza delle persone e delle cose comuni e di disincentivare – e comunque monitorare – la commissione di reati quali ad esempio aggressioni, rapine, atti di vandalismo, effrazioni, danneggiamenti, etc. L’uso delle telecamere, pertanto, non può che essere conforme a siffatti principi.
Sul punto segnalo una sentenza della Cassazione Penale del 2006 in base alla quale “è reato scattare ripetute fotografie ai componenti della famiglia di un condomino al fine di documentare le violazioni al regolamento condominiale”. Nel caso in esame la Cassazione ha precisato come, seppure l’intenzione della imputata fosse quella di documentare le violazioni al regolamento condominiale, sarebbe stato sufficiente fotografare le autovetture posizionate nelle aree comuni. L’aver fotografato, anche ripetutamente, le persone è stato ritenuto dalla Corte una condotta invasiva della sfera altrui.
In merito poi all’eventuale applicazione della sanzione ricordo come possa essere irrogata solo ed unicamente se il regolamento di condominio prevede espressamente e specificatamente uno specifico obbligo a cui i singoli debbano attenersi nell’uso dei beni comuni. In assenza di specifica previsione regolamentare l’assemblea non può decidere l’irrogazione della sanzione in danno del trasgressore così come è preclusa all’amministratore effettuare qualsivoglia irrogazione e applicazione della sanzione stessa.
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