• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

CONTABILIZZAZIONE TRA NUOVO CONTO TERMICO E REVISIONE DELLA UNI 10200

  • Redazione
  • 19 maggio 2016

[A cura di: Luca A. Piterà – segretario tecnico AiCARR]

Già nel 2006, la Direttiva 2006/32/CE ha imposto agli Stati membri l’obiettivo di conseguire un risparmio energetico nazionale indicativo del 9% entro il 2016 attraverso servizi energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica. La Direttiva è stata abrogata dalla 2012/27/UE, che ne ha comunque confermato l’obiettivo.

Nel 2014, l’Italia ha recepito la direttiva 2012/27/UE con il D.Lgs. 102/2014 che impone, tra le altre cose, l’adozione entro il 31 dicembre 2016 di contatori individuali per misurare il consumo di energia termica per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria (ACS), per ciascuna unità immobiliare facente parte di un condominio o di un edificio polifunzionale servito da un impianto centralizzato o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici. Ovviamente, non si può parlare di contabilizzazione senza termoregolazione; non a caso, sia nella legislazione sia nella normativa tecnica i due termini si trovano sempre accoppiati. Infatti, la prima ha lo scopo di “contabilizzare ovvero contare” l’energia erogata per un determinato servizio, mentre la seconda consente di gestire l’erogazione del servizio sulla base delle esigenze richieste dall’utente finale, riconducendo tale concetto a una spesa: “pago quanto consumo”.

In questa ottica, il D.Lgs. 102/2014 All’articolo 9, comma 5, lettera d) prevede che le spese connesse al consumo di calore per il servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS vengano ripartite secondo quanto previsto dalla UNI 10200 – “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria” dallo status di normativa tecnica italiana, la cui applicazione è volontaria, a quello di regola tecnica, ovvero obbligatoria. 

L’AGGIORNAMENTO DELLA UNI 10200

Attualmente la UNI 10200 è in inchiesta pubblica finale UNI in quanto ha subito una revisione necessaria al fine di allinearla con il contesto sia legislativo sia normativo vigente. Di seguito in sintesi le novità introdotte:

* ampliato il campo di applicazione della norma anche alle spese del servizio di climatizzazione estiva, qualora fosse centralizzato;

* la metodologia di calcolo è stata riorganizzata e resa più chiara e uniformata al contesto normativo vigente;

* è stato meglio definito lo stato dell’edificio su cui deve essere effettuato il calcolo della prestazione energetica. Infatti le modalità di calcolo e le impostazioni da adottare si differenziano in base alla tipologia di dati, finalizzati ai millesimi o ai prospetti previsionale e consuntivo. Di conseguenza, gli scenari di modellazione dell’edificio, sia per il modello previsionale sia per quello a consuntivo, sono basati sulla modalità di valutazione di tipo A3 (secondo le UNI/TS 11300), che è basata sulle effettive condizioni di utilizzo, discostandosi quindi dalla valutazione A2 secondo la discrezione e l’esperienza del progettista e in funzione dello scopo. È stato precisato inoltre, in una nota, che le valutazione di tipo A3 si intendono basate sui dati climatici e sull’utenza standard, sulla stagione di calcolo reale e sulla conduzione dell’impianto reale. Lo stato dell’edificio su cui vengono fatti questi scenari di modellazione è quello attuale, ovvero l’edificio originario comprensivo di interventi sia su parti comuni/condominiali sia su parti private. Mentre per il calcolo del prospetto millesimale – in cui vengono calcolati i millesimi di fabbisogno e i millesimi di portata nel caso del servizio di ventilazione – si adotta la valutazione di tipo A2 fondata su condizioni standard simili a quelle adottate per l’APE; lo stato dell’edifico è quello originario, comprensivo solo degli interventi su parti comuni/condominiali, escludendo le modifiche fatte sulle parti private;

* è stato introdotto il fattore d’uso dell’edificio, al fine di determinare l’incidenza del consumo involontario rispetto a quello totale, che aumenta al diminuire del grado di occupazione. Questo fattore viene calcolato annualmente e vengono distinti due casi:

1. fattore d’uso maggiore di 0,8: caso di edifici normalmente abitati o in piena occupazione. La frazione del consumo involontario viene ricavata da tabellari o calcolata come rapporto tra le dispersioni di rete e il fabbisogno in ingresso alla rete di distribuzione;

2. gli edifici con occupazione discontinua o saltuaria come le seconde case si attestano con valori del fattore d’uso minori o uguali a 0,8, per tale condizioni però non viene identificata una modalità di calcolo, lasciando al progettista la sua determinazione;

* è stato confermato e validato il metodo dimensionale per il calcolo della potenza dei corpi scaldanti, in assenza di dati o certificazioni da parte del costruttore.

Al documento in revisione manca ancora un aspetto fondamentale, già evidenziato da AiCARR in fase di inchiesta interna CTI, che risiede nell’introduzione dell’errore medio stagionale, che è l’errore percentuale che viene commesso nella stima dei consumi di energia termica in una stagione di riscaldamento o di raffrescamento e che deve essere comunicato all’utente finale. 

IL NUOVO CONTO TERMICO

Infine novità anche per l’incentivazione. Infatti è datata 31 maggio 2016 l’entrata in vigore del nuovo Conto Termico 2.0, che potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, ovvero di incentivo per gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. All’allegato 1 del nuovo testo si prevede che le spese relative all’installazione di un sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzato ai fini della ripartizione delle spese sono ammissibili unicamente per gli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2016.

IL SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE

Ecco, in 7 punti riassuntivi, che cosa richiede un sistema di contabilizzazione e termoregolazione del calore. 

1. La diagnosi energetica dell’edificio (calcolo del profilo di consumo energetico ed elaborazione delle opportunità di risparmio energetico).

2. L’installazione di dispositivi di contabilizzazione diretta o indiretta (ripartitori).

3. Un progetto (come previsto dalla legge 10/1991) da parte di un professionista abilitato.

4. L’installazione da parte di un professionista abilitato.

5. Il collaudo da parte di professionista abilitato.

6. Un criterio di ripartizione secondo quanto previsto dalla UNI 10200:

a) formulazione del prospetto millesimale per servizio;

b) formulazione del prospetto previsionale di ripartizione delle spese (basata su dati teorici);

c) formulazione del prospetto a consuntivo di ripartizione delle spese (basato su dati reali della stagione.

7. Un servizio di gestione e manutenzione che miri anche a una corretta e costante informazione dell’utente finale.

  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
IN CASO DI FRAZIONAMENTO DI UN EDIFICIO, QUALI PARTI RESTANO COMUNI?
ENERGIA E BOLLETTE: CONSUMATORI E AZIENDE SCRIVONO AL MINISTRO CALENDA

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mag 19, 2016
Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mag 19, 2016
Il mercato delle energie rinnovabili: i dati
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Mag 19, 2016
Antitrust: Enel risarcirà oltre 40mila clienti per più di 5 milioni di euro

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Bonus prima casa under 36: cosa è cambiato nel 2025 e chi può richiederlo 16 giugno 2025
  • Condominio: WhatsApp non é il mezzo per convocare l’assemblea 16 giugno 2025
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena