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DECRETO INGIUNTIVO A CONDOMINA RICOVERATA E INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE

  • Redazione
  • 27 giugno 2016

La condomina è ricoverata da anni in una casa di cura. Nessuno paga le spese condominiali? A chi indirizzare un eventuale decreto ingiuntivo? È il quesito posto da un amministratore alla rubrica legale del Tg del Condominio. Di seguito le risposte fornite dall’avvocato Massimiliano Bettoni di Milano.

D. Nel condominio che amministro, un’anziana condomina, nubile, che viveva con una donna di servizio nel suo appartamento, è stata improvvisamente ricoverata, quasi tre anni or sono, in una casa di cura per patologie psichiche. 

Per quanto ne so, suoi unici parenti sono due procugini (quindi parenti di quinto grado) i quali si limitano a passare in portineria periodicamente a ritirare la corrispondenza, fra cui anche le convocazioni assembleari, preventivi e consuntivi. Di costoro non so nulla, né generalità né recapiti. E intanto il debito dell’unità immobiliare verso il condominio ha superato, tra gestione ordinaria e riscaldamento, i 7mila euro. Ho in mente di procedere per decreto ingiuntivo, ma in capo a chi? Visto che la condomina, per quanto si sa, non è più capace di intendere e di volere, e, soprattutto, ignoro dove sia ricoverata.

RISPONDE L’AVVOCATO M. BETTONI

R. È possibile procedere con il decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto incapace di intendere e di volere, con l’avvertenza, però, che tale decreto dovrà essere notificato sia al soggetto incapace, in questo caso la signora anziana, sia al soggetto preposto alla sua tutela, quale è l’amministratore di sostegno. Per la notifica, dato che risulta essere sconosciuto l’indirizzo di residenza della signora, risulta preferibile agire mediante la procedura prevista dall’art. 143 c.p.c., il quale è rubricato “Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”, e recita che, se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. Ciò in ragione del principio, espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui l’incapace naturale destinatario di altrui atti è posto sullo stesso piano delle persone pienamente capaci (Corte Cost, 31/05/1988, n. 604).

Sarà poi, per una maggiore sicurezza circa le comunicazioni che dovranno essere destinate alla signora, compito del portiere dello stabile richiedere informazioni circa i parenti della stessa, ad esempio domandando loro le generalità, al fine di consentire all’amministratore di prendere contatti. Sarebbe del tutto scorretto, infatti, che tali soggetti si recassero presso lo stabile senza un apparente titolo che li legittimi a ritirare la corrispondenza della signora, in quanto la “giustificazione” della sua condizione psico-fisica non può di certo essere esimente per quest’ultimi dal fornire o meno delle informazioni all’amministratore. Di guisa che, qualora questi “parenti” si presenteranno nuovamente dal portiere, sarà necessario richiedere di rilasciare le loro generalità, chiedendo infine a che titolo ritirano la corrispondenza dell’anziana.

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