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ACQUISTO A FINI DI LOCAZIONE: LA CASA PUÒ ESSERE STATA COSTRUITA ANCHE DA UN PRIVATO

  • Redazione
  • 7 luglio 2016

Dodicesima puntata del nostro approfondimento on line sulla circolare 27/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti della stampa specializzata sulle più svariate tematiche fiscali inerenti a vario titolo il settore abitativo e immobiliare: dalle agevolazioni sulla prima casa alla rendita degli imbullonati, passando per compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Il focus di oggi è dedicato alla deduzione del 20% sull’acquisto di alloggi destinati alla locazione.

D. Quesito sulla deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione di abitazioni da dare in locazione per 8 anni, introdotta dall’articolo 21, Dl 133/2014: le abitazioni devono essere obbligatoriamente costruite “da imprese di costruzione e da cooperative edilizie”, come indicato nelle istruzioni delle dichiarazioni relative all’anno 2015, considerando che queste condizioni sono state eliminate dall’originario articolo 21, dalla legge di conversione n. 164 del 2014, a decorrere dal 12 novembre 2014? 

R. Il comma 1 dell’art.21 del Dl n.133/2014, nella formulazione modificata in fase di conversione in legge, riconosce l’incentivo per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione ovvero oggetto, prima della vendita, di interventi di recupero incisivo, di cui all’art.3, co.1 lett. c e d, del DPR n. 380/2001. 

In merito, si evidenzia che, rispetto all’originaria formulazione dell’art.21, nella quale venivano individuati quali soggetti cedenti le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le cooperative edilizie o le imprese esecutrici degli interventi di recupero incisivo, l’attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del soggetto cedente. 

Sul tema, neanche il DM attuativo dell’8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l’unità immobiliare. Le istruzioni alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016 sono conformi a tale orientamento.

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