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GRAFFITO SUL MURO CHE AFFACCIA SULLA STRADA: NON SEMPRE È PENALMENTE PUNIBILE

  • Redazione
  • 7 ottobre 2016

Per dedicare su un disegno realizzato da un graffitaro su un muro che affaccia sulla pubblica via sia o meno penalmente perseguibile, occorre tenere in considerazione diversi parametri. Quali lo spiega la Corte di Cassazione con la sentenza 16371 dello scorso 20 aprile, di cui riportiamo un estratto.

——————

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II pen., sent. 20.4.2016,

n. 16371

——————–

RITENUTO IN FATTO

E.M. è stato imputato dei delitto di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen. per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta «Manuinvisibile.com». Da tale reato l’imputato veniva assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato. Il tribunale meneghino sottolineava la circostanza che la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti; che l’imputato aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico; che le doti artistiche del M. erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacché l’imputato era risultato vincitore di un bando inteso rivalutare piazza Schiavone del quartiere Bovisa mediante l’intervento di uno “street artist”. Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure escludeva che l’intervento del M. costituisse imbrattamento dei muro, bensì l’esecuzione di un’iniziativa di valore artistico.

Su ricorso dei pubblico ministero, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. In sostanza, il giudice d’appello, valorizzando gli stessi elementi già messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l’intervento del M. non determinava, a ben vedere, alcun danno.

Contro tale decisione ricorre ancora il procuratore generale, sostenendo che non vi sarebbe alcuna prova dell’esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che – a detta della stessa corte d’appello – potrebbe essere rimosso solo con l’intervento di un imbianchino. La motivazione della sentenza sarebbe quindi carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all’esecuzione dell’intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalità della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l’opera di pulitura. 

Mette altresì in evidenza che la firma «Manuinvisibile.com» costituisce la denominazione del sito Internet dell’imputato, sicché l’attività deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Il giudizio di particolare tenuità dell’offerta, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen..

Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. Pertanto la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Non può essere valutata la richiesta dei difensore dell’imputato di annullare la sentenza di appello – facendo rivivere quella, a lui più favorevole, di primo grado – in quanto irritualmente formulata solo verbalmente in udienza, senza la presentazione di alcun ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

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