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CONDOMINIO: LEGITTIMI PALETTI E FIORIERE PER IMPEDIRE LA SOSTA SELVAGGIA

  • Redazione
  • 21 ottobre 2016

Un condominio delibera l’installazione di paletti e fioriere per impedire ai condòmini di parcheggiare nell’area comune antistante l’edificio, adibendola alle sole operazioni di carico e scarico. Un condomino non è d’accordo e fa ricorso. Ma sia nei primi due gravi di giudizio, sia in Cassazione, vede frustrate le sue richieste dalle relative sentenze. Vediamo perché.

——————

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. VI civ., ord. 16.9.2016,

n. 18187

——————-

CONSIDERATO CHE:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Ritenuto che:

– G.D. convenne in giudizio il Condominio …, chiedendo dichiararsi la nullità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale del 29.3.1995 e del 22.6.2004, che avevano vietato l’utilizzo dell’area antistante il fabbricato per la sosta di automezzi, limitandone l’uso da parte dei condòmini alle sole operazione di carico e scarico delle merci;

– nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Genova rigettò la domanda;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.D. sulla base di un unico motivo;

– resiste con controricorso il Condominio ….

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102-1120 cod. civ. e 112-342 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame col quale l’appellante aveva lamentato la violazione degli artt. 1102 e 1120 cod. civ. e per avere la Corte territoriale ritenuto la legittimità delle delibere che vietavano ai condòmini di parcare le loro auto nell’area condominiale antistante il fabbricato, disponendo la collocazione di paletti e di fioriere) appare manifestamente infondato, in quanto trattasi di delibere che hanno regolamentato l’uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., senza alterarne la funzione o la destinazione, e che – in quanto tali – non danno luogo ad innovazioni ai sensi dell’art. 1120 cod. civ. da approvare a maggioranza qualificata, non potendosi ritenere che l’apposizione di ostacoli alla sosta (paletti, fioriere) dia luogo ad opere di trasformazione che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 945 del 16/01/2013; Sez. 2, Sentenza n. 4340 del 21/02/2013; Sez. 2, Sentenza n. 18052 del 19/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 2464 del 12/07/1968).

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato».

CONSIDERATO CHE:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici (anzi il resistente ha depositato memoria adesiva alla detta relazione);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

(omissis)

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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