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TASSI D’INTERESSE LEGALE E DIRITTI D’USUFRUTTO: NUOVI COEFFICIENTI E NUDA PROPRIETÀ

  • Redazione
  • 4 gennaio 2017

[A cura di: FiscoOggi, Agenzia delle Entrate]

Il Dm dello scorso 7 dicembre ha dimezzato il tasso legale di interesse portandolo, dall’anno appena iniziato, allo 0,1%; di conseguenza, cambiano le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni. A cascata è arrivato, quindi, il decreto Mef 23 dicembre 2016, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che riporta la consueta tabella dei coefficienti aggiornati, in vigore dal 1° gennaio 2017. Si tratta di un passaggio obbligato previsto dall’articolo 3, comma 164, della legge 662/1996. I nuovi moltiplicatori devono essere applicati agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal primo giorno del nuovo anno. 

NUDA PROPRIETÀ

Un esempio pratico di utilizzo dei coefficienti è rappresentato dall’acquisto della sola nuda proprietà di una casa, con mantenimento dell’usufrutto a vita da parte del vecchio proprietario. In tal caso, la base imponibile da sottoporre a tassazione per il trasferimento della nuda proprietà è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell’usufrutto (articolo 48 del Dpr 131/1986). Quest’ultimo dato si ottiene moltiplicando la rendita annua dell’immobile (cioè, il valore della piena proprietà) per il tasso di interesse legale dello 0,1% e per il coefficiente corrispondente all’età dell’usufruttuario. Eccone un’ipotesi pratica:

* valore della piena proprietà dell’immobile: 300.000 euro (A);

* tasso di interesse legale: 0,1% (B);

* età del beneficiario dell’usufrutto: 64 anni;

* coefficiente corrispondente all’età del beneficiario: 500 (C);

* rendita annua = valore piena proprietà (A) x tasso interesse legale (B) = 300.000 x 0,1% = 300 (D);

* valore dell’usufrutto = rendita annua (D) x coefficiente età beneficiario (C) = 300 x 500 = 150.000 (E)

* valore della nuda proprietà = valore piena proprietà (A) – valore usufrutto (E) = 300.000 – 150.000 = 150.000.

Il decreto, inoltre, fissa il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni in 1.000 volte l’annualità. Il meccanismo è identico sia ai fini dell’imposta di registro (articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del Tur – Dpr 131/1986) che ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Tus – Dlgs 346/1990).

I COEFFICIENTI

Di seguito, un sintetico prospetto dei nuovi coefficienti in relazione all’età dell’usufruttuario:

da 0 a 20 anni: 950

da 21 a 30 anni: 900

da 31 a 40 anni: 850

da 41 a 45 anni: 800

da 46 a 50 anni: 750

da 51 a 53 anni: 700

da 54 a 56 anni: 650

da 57 a 60 anni: 600

da 61 a 63 anni: 550

da 64 a 66 anni: 500

da 67 a 69 anni: 450

da 70 a 72 anni: 400

da 73 a 75 anni: 350

da 76 a 78 anni: 300

da 79 a 82 anni: 250

da 83 a 86 anni: 200

da 87 a 92 anni: 150

da 93 a 99 anni: 100

da 64 a 66 anni: 500

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