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VECCHIO E NUOVO AMMINISTRATORE IN CAUSA: È NECESSARIA LA RATIFICA DELL’ASSEMBLEA

  • Redazione
  • 9 gennaio 2017

—————-

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II civ., 

ord. 3.1.2017, n. 9

————–

FATTO E DIRITTO

Il dott. L.R., ex amministratore del Condominio …, ricorre contro detto Condominio per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, lo ha condannato a restituire al medesimo Condominio la somma di euro 50.908, da lui versata (secondo la corte milanese indebitamente, e, dunque, in violazione degli obblighi del suo mandato) alla società C. srl.

Il Condominio …, in persona dell’amministratore arch. A,C., ha resistito con controricorso.

In via preliminare il Collegio rileva che:

– la presente causa ha ad oggetto rapporti di debito e credito tra il Condominio ed un proprio precedente amministratore; tale oggetto non rientra in alcune delle ipotesi elencate dall’articolo 1130 c.c., in relazione alle quali l’articolo 1131 c.c. prevede un’autonoma legittimazione dell’amministratore ad agire (e quindi, conseguentemente, anche a resistere) in giudizio; d’onde la necessità che, per contraddire al ricorso, l’amministratore sia autorizzato dall’assemblea del Condominio (Cass. SSUU n. 18331/10);

– né dall’epigrafe del controricorso, né dal mandato speciale ad litem steso in calce al medesimo risulta che l’arch. A.C. sia stata autorizzato dall’assemblea condominiale a contraddire al ricorso; né peraltro alcun verbale di assemblea condominiale contenente detta autorizzazione risulta prodotto nel fascicolo del contro ricorrente;

– per quanto precede, l’amministratore del Condominio …, secondo i principi fissati nella ricordata sentenza n. 18331/10, può contraddire al ricorso, mediante controricorso, anche senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea; tuttavia, in mancanza di autorizzazione preventiva, deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa;

– va pertanto concesso al contro ricorrente il termine per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 182, primo comma, c.p.c.

P.Q.M.

assegna al Condominio contro ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare l’autorizzazione a contraddire al ricorso rilasciata all’amministratore del Condominio medesimo, anche a ratifica, dall’assemblea condominiale.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

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