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L’AMMINISTRATORE COME GARANTE DELLA SICUREZZA IN CONDOMINIO

  • Redazione
  • 7 aprile 2017

[A cura di: Mauro Simone – vice segr. naz. ALAC e pres. Area territoriale APPC-ALAC Bari]
In materia di sicurezza l’amministratore di condominio ha enormi responsabilità, dovendo essere in grado di gestire tutti gli interventi necessari negli ambienti condominiali sospetti di inquinamento o cosiddetti confinati, nel rispetto delle prescritte modalità operative.
Ci si chiede se nei condomini sono frequentemente presenti ambienti sospetti di inquinamento o confinati e se, in caso di risposta affermativa, l’amministratore deve apprestare particolari e adeguate cautele per non incorrere in responsabilità di natura civilistica e penale. Alla prima domanda si deve rispondere che nei condomini sono frequenti e identificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati tutti quei luoghi in cui si lavora in difficoltà, in spazi angusti e in condizioni di particolare rischio, anche laddove l’attività dovesse richiedere una breve permanenza da parte degli operatori oppure in condizioni di scarsa aerazione naturale, con rischi di natura elettrica, meccanica o addirittura di esplosione. È il caso, per esempio, di cisterne fognarie, in cui ci si deve calare per la manutenzione delle pompe idrauliche e dove sono sicuramente possibili esalazioni letali per chi vi accede; o di pozzi, cisterne di raccolta di acqua piovana da ripulire, o serbatoi di gasolio dismessi da bonificare, che potrebbero contenere un’atmosfera esplosiva per via dei vapori dei combustibili in precedenza depositati.
Non sono neppure da trascurare come possibili siti pericolosi quei luoghi che per dimensioni e per le tipologie particolari dei lavori da svolgere al loro interno sono o possono assumere caratteristiche di ambienti sospetti di inquinamento e confinati: piscine, fosse ascensori, intercapedini, sottotetti, scavi, cunicoli etc.. Per esempio, è noto che nella fossa dell’ascensore in caso di eventuali lavori di impermeabilizzazione con catrame e solventi potrebbero svilupparsi vapori più pesanti dell’aria con rischi gravi per la salute dell’operatore, anche in relazione alle difficoltà di soccorrere l’infortunato.
Prima di effettuare interventi in detti luoghi l’amministratore deve accertarsi che la ditta incaricata delle lavorazioni abbia tutti i requisiti richiesti dal D.M. 177/2011, che reca norme per la qualificazione delle imprese che operano in questo campo e dei lavoratori autonomi che operano in tutti i siti a rischio di gravi incidenti mortali.
In conclusione, gli amministratori di condominio e i proprietari di case, in qualità di committenti dei lavori, dovranno dedicare particolare attenzione a questo tema e a quello in generale della sicurezza nei condomini, anche in relazione a possibili interferenze con le normali attività dei condòmini.

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