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PONTEGGI E FURTI: RISPONDE L’APPALTATORE, NON IL CONDOMINIO

  • Redazione
  • 13 aprile 2017
[A cura di: avv. Paolo Ribero]
Non di rado il ponteggio posizionato in un condominio per l’effettuazione di opere straordinarie finisce con l’agevolare la commissione di furti, facilitando l’introduzione negli appartamenti.
In ogni caso va premesso che la circostanza che l’azione criminosa di terzi sia stata agevolata dalla presenza di ponteggi non determina alcuna automatica responsabilità dell’appaltatore, al quale – per sostenere fondatamente un obbligo al risarcimento del danno verificatosi – occorre imputare una condotta negligente, avendo riguardo alle circostanze di tempo e di luogo.
Sul punto, già nel 1991 si era espressa la Suprema Corte (sentenza 5840/1991) esaminando il caso di un furto preceduto da un precedente furto in altro appartamento, in seguito al quale l’amministratore del condominio aveva espressamente richiesto all’impresa che eseguiva i lavori di rifacimento dello stabile di installare una illuminazione notturna del ponteggio e di rimuovere, al termine della giornata lavorativa, le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio. Nella fattispecie in oggetto, la Cassazione aveva ravvisato la responsabilità dell’appaltatore, il quale aveva trascurato le più elementari norme di diligenza e di perizia e, omettendo di adottare cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, aveva creato un agevole accesso ai ladri, ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno.
Più recentemente (Cassazione Civile sentenza. 2844 del 2005) era stata ravvisata la responsabilità dell’impresa che non aveva adeguatamente illuminato i ponteggi e non aveva rimosso – a fine giornata – le scalette mobili che dal primo piano portavano ai piani superiori.
Tale principio è stato da ultimo ribadito dalla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 11 ottobre 2011 ha affermato la responsabilità dell’appaltatore per non aver rimosso le scalette di collegamento dei vari piani del ponteggio quando risulta incontroverso che gli autori del reato si sono serviti del ponteggio per accedere all’appartamento derubato. La responsabilità dell’appaltatore – ha sostenuto la Corte di Roma – non viene meno neanche se il ponteggio e stato installato da un subappaltatore, in quanto l’appaltatore resta sempre responsabile della corretta tenuta dello stesso nei confronti del committente e dei terzi.
Con quest’ultima pronuncia è stato affermato anche un altro importante principio. Infatti, il derubato aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti non solo all’impresa che effettuava le opere sullo stabile, ma anche al condominio quale responsabile del danno cagionato da cose in custodia.
I Giudici capitolini hanno escluso quest’ultima responsabilità, dichiarando che il ponteggio, pur essendo annesso allo stabile condominiale, non entra in custodia del condominio “in quanto finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle lavorazioni e che resta nella sola sfera di custodia dell’appaltatore, rispetto alla quale il condominio non ha nessun diretto potere, sicché non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c.. Non sussiste pertanto un’automatica estensione di responsabilità al condominio dei danni derivati agevolati dall’uso anomalo dei ponteggi”.
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