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Approvato il glossario delle opere che si possono realizzare in edilizia libera

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 febbraio 2018

D’ora in poi l’edilizia sarà un po’ più libera. È stato infatti approvato, con l’intesa in Conferenza Unificata, il decreto che contiene il cosiddetto “glossario”: un elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo, già previste dalla legge del 2001. Per fare qualche esempio, opere come l’impianto di condizionamento o altri impianti e lavori di ripristino come i tinteggi.

Il provvedimento

Il provvedimento – adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – si inquadra nell’azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all’eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all’accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica.

Il “glossario” garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie – e in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

Glossario: la soddisfazione delle professioni tecniche

Gli ordini e collegi professionali della Rete Professioni Tecniche esprimono soddisfazione per l’approvazione del primo stralcio del glossario unico, previsto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 222 del 2016 (c.d. SCIA 2). Esso riveste una notevole importanza per il settore edilizio, dal momento in cui riduce in modo significativo il contenzioso e l’incertezza normativa che lo caratterizza.

Il provvedimento, quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l’incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto. Intanto, questo primo stralcio consente di ottenere un risultato importante. Definisce, infatti, in modo univoco ben 58 fattispecie di opere edilizie (che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie) che un provvedimento statale, assunto d’intesa con regioni e comuni, stabilisce essere liberalizzate e non necessitano di alcun titolo edilizio.

Dal punto di vista metodologico, poi, questo decreto ha una importanza ancora più rimarcata: per la prima volta è stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti dei professionisti tecnici (architetti, ingegneri e geometri), assieme a Regioni e Comuni. Tale metodo ha portato ad un testo discusso e condiviso da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, e i professionisti hanno potuto portare il loro essenziale contributo di competenza ed esperienza che è stato riconosciuto e apprezzato da tutti i partecipanti.

La Rete rimarca dunque l’assoluta importanza dell’approvazione di questa prima parte del glossario unico, che comporta una reale semplificazione dell’edilizia, liberalizzando numerose attività, di cui è ancora incerto se richiedano o meno un titolo edilizio, e che potrà essere integrato da successivi provvedimenti diretti ad individuare il titolo edilizio richiesto per le restanti opere.

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