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Immobili: i notai progettano la riforma delle successioni

  • Quotidiano Del Condominio
  • 13 novembre 2018

Procedure più sicure per le donazioni di beni immobili e ampliamento dei patti di famiglia. Sono queste le linee di fondo del progetto di riforma del diritto delle successioni al quale sta lavorando il Consiglio Nazionale Notariato e anticipato nei giorni scorsi a Roma nel corso del 53esimo Congresso Nazionale del Notariato per sciogliere i nodi finora irrisolti del diritto ereditario.

Sono ben noti i problemi di circolazione che riguardano i beni immobili donati e che si prospettano di fronte ad un venditore che, magari a distanza di tempo dalla data in cui ha ricevuto una donazione, e con il donante ancora in vita, intenda alienare il bene di provenienza donativa. I casi non sono pochi in Italia: basti pensare che nel 2017 nel nostro Paese sono state stipulate, secondo il rapporto Dati Statistici Notarili, più di 135.000 donazioni immobiliari; nel 2016 erano quasi 139.000 e nel primo semestre 2018 si registra un aumento del 5% per le donazioni di fabbricati e del 4% per le donazioni della nuda proprietà di fabbricati.

Già con il Congresso di Verona dell’ottobre 2016 il CNN aveva richiamato l’attenzione dei giuristi e del mondo politico sull’opportunità di un intervento di riforma del diritto ereditario. L’evoluzione del diritto di famiglia, dalla legge n.151/1975 ad oggi, si è sviluppata nel senso dell’instabilità e della multiformità delle relazioni parentali (divorzio breve; degiurisdizionalizzazione dei procedimenti di separazione e divorzio; unioni civili; convivenze registrate), fenomeni che portano con sé l’urgenza di affrontare il nodo del diritto ereditario nella famiglia che cambia.

I punti della riforma

Il progetto di riforma a cui sta lavorando in fase avanzata il Consiglio Nazionale del Notariato seguirà le seguenti linee:

  1. Revisione della qualificazione legittima (la legittima come diritto su una parte in natura del patrimonio ereditario): sono forse maturi i tempi per una diversa qualificazione del diritto alla legittima, quale diritto di credito, ad una parte del valore del patrimonio ereditario, che può essere soddisfatto con qualsiasi bene, anche non ereditario. Tale riforma consentirebbe, tra l’altro, di superare le note difficoltà di negoziazione dei beni di provenienza donativa.
  2. Superamento del divieto dei patti successori, almeno di quello rinunciativo (come è già, per esempio, nel diritto tedesco, svizzero, francese ed austriaco): si ritiene giunto il momento in cui consentire ai presunti futuri eredi di rinunciare ai propri diritti (meglio, alle proprie attese) almeno su determinati beni di proprietà del proprio ascendente o coniuge, che si ritiene potranno essere oggetto di una futura eredità.
  3. Ampliamento dell’ambito di applicazione del patto di famiglia sempre nell’ottica di consentire la pianificazione concordata dei trasferimenti endofamiliari ed, in genere, del passaggio generazionale della ricchezza, va valutata l’opportunità di ampliare l’ambito di applicazione del patto di famiglia, oggi limitato ad aziende e quote societarie, prevedendo un patto di famiglia “allargato”, che consenta, sul piano oggettivo, di dare stabilità ai trasferimenti fatti in vita a favore degli stetti congiunti anche di beni diversi da quelli “produttivi” e, sul piano soggettivo, che vada verso la possibilità di stipulare un patto capace di coinvolgere il patrimonio di entrambi i genitori (si pensi a due coniugi, ciascuno proprietario di beni determinati, che intendano distribuire detti beni tra i figli senza distinguere tra il patrimonio del padre e quello della madre).
  4. Introduzione del certificato di successione. Con l’obiettivo di dare certezza e stabilità ai trasferimenti ed alle procedure ereditarie, si potrebbe immaginare l’introduzione nell’ordinamento del certificato di successione, cioè di un atto notarile nel quale, su richiesta di parte, potrebbero essere contenuti:
    • i dati relativi alla devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione;
    • eventualmente l’accettazione di eredità, anche con il beneficio d’inventario, la rinuncia all’eredità ovvero il rifiuto di legato, la rinuncia all’azione di riduzione ovvero gli accordi per l’integrazione dei diritti di legittimari lesi o confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle, in conformità all’art.590 cod.civ.
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  • consiglio nazionale notariato
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