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Registro amministratori, BMItalia: il controllo dei requisiti alle Entrate

  • Quotidiano Del Condominio
  • 22 marzo 2019

[A cura di: BMItalia – Associazione nazionale amministratori immobiliari & building manager] Il presidente della BMItalia, ragionier Giovanni Zullo, è intervenuto alla tavola rotonda organizzata da ANAPI che si è svolta la scorsa settimana presso il Made Expo di Milano.

Un confronto tra le associazioni di categoria, quello andato in scena lo scorso 16 maggio, che costituisce la base sulla quale costruire un comune percorso condiviso su un tema tanto delicato come quello della qualificazione della professione di amministratore immobiliare in termini di competenza, professionalità e senso di responsabilità a tutela degli utenti”.

La proposta di BMItalia

Garanzia di sicurezza, efficienza gestionale e rispetto delle leggi rappresentano per la BMItalia il punto di partenza per la tutela che l’amministratore di condominio è tenuto a garantire nei confronti dell’utenza, non solo per le funzioni amministrative delle quali è responsabile, ma anche per il suo importante ruolo sociale. La formazione ed il continuo aggiornamento sono strumenti che vanno certamente a vantaggio del cittadino e premiano i professionisti che svolgono questo importante ruolo.

Dall’esame di tutta la normativa di riferimento sembra però emergere uno scollamento che non riesce a garantire un pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati e che quindi lascia il fianco scoperto ancora oggi al proliferare di situazioni ambigue e poco chiare che possono danneggiare sia la tutela dei consumatori che la reputazione della categoria degli amministratori.

Una serie di misure correttive atte a scongiurare il fenomeno descritto comporterebbe una modifica di leggi e decreti che riguardano sia la figura dell’amministratore in senso stretto che, in senso più ampio, le attività professionali non organizzate, producendo come diretta conseguenza anche una drastica riduzione del contenzioso in materia condominiale, che, come ben sappiamo, occupa in gran parte il sistema giudiziario del Paese.

Il primo passo riguarderebbe la modifica dell’art. 71 delle DD.AA. del Codice Civile da rendere inderogabile, istituendo un elenco/registro da tenersi presso il Ministero della Giustizia, nel quale siano iscritti tutti coloro che, possedendo i requisiti richiesti, svolgono la professione. L’attività di verifica e controllo del possesso e del mantenimento dei requisiti necessari affinchè chi svolge la professione di amministratore di condominio possa essere iscritto a pieno titolo in tale elenco/registro, potrebbe essere demandato ad un Ente – che ha già tra i suoi poteri quello ispettivo – ed è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, vale a dire l’Agenzia delle Entrate che, tramite un meccanismo sanzionatorio ove non siano rispettati i requisiti richiesti all’amministratore, potrebbe finanziare tale attività di controllo.

Allo stesso modo delle professioni ordinistiche, potrebbe inoltre essere prevista una tassa annuale di iscrizione – da parte degli aventi diritto – al suddetto elenco/registro.

Anche per quanto riguarda il DM 140/2014 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali), occorrerebbero alcune modifiche: sarebbe necessario individuare i criteri ed le modalità per la preparazione degli amministratori di condominio ed i contenuti dei relativi corsi di formazione, facendo un po’ di chiarezza in materia, e liberando il fiorente mercato di questi ultimi (corsi di formazione) da quell’improvvisazione che ancora oggi si trova in merito a causa di una carente struttura di riferimento e di un evidente vuoto normativo.

Più stringenti dovrebbero essere anche i contenuti della Legge 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che all’art. 10 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico (un nuovo soggetto rispetto al già individuato e competente Ministero della Giustizia) la vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della suddetta Legge, e che si presenta totalmente scollegata, almeno per la categoria professionale degli amministratori di condominio, dalla Legge 220/2012 e dal DM 140/2014. Nulla quaestio quindi sulla bontà dei dettami normativi della Legge 4/2013, purché si trovi il modo di armonizzarne i contenuti, almeno per la categoria professionale degli amministratori immobiliari, con quelli della Legge 220/2012 e del DM 140/2014.

Occorrerebbe infatti, e sempre a maggior tutela dell’utenza, che i corsi di formazione professionale fossero demandati esclusivamente alle associazioni di categoria (oggi un po’ svuotate da tale prerogativa), già controllate nei requisiti dalla Legge 4/2013, eliminando l’attuale proliferare di “diplomifici” presenti sul mercato, che magari utilizzano la forma di associazione soltanto come paravento di aziende con evidenti scopo di lucro, o peggio ancora, enti generici che organizzano corsi di formazione di qualunque tipo e natura.

Una formazione adeguata demandata alle serie associazioni di categoria non può infatti che favorire l’utenza finale immettendo sul mercato professionisti preparati ed all’altezza della situazione favorendo inoltre un’integrazione ed un’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive europee in materia (non ultimo il Decreto Legislativo 15/2016 attuativo della Direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

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