• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Ristrutturazione

Quali verifiche tecniche effettuare prima di far causa al vicino di casa?

  • Quotidiano Del Condominio
  • 11 settembre 2019

[A cura di: ing. Fabrizio Mario Vinardi, consigliere segretario Ordine Ingegneri prov. di Torino] Tempo fa, sulla scorta dell’adagio mala tempora currunt, l’anziano titolare di un importante studio legale mi raccontò che – quando lui era un giovane praticante – il suo mentore gli pose una semplice domanda: “Che cosa occorre fare per svolgere bene la professione di avvocato?” e lui, per cercare di fare bella figura, si prodigò in dotte risposte sul diritto e sulla strategia processuale…

Il suo maestro lo stette ad ascoltare per un po’, si complimentò per le conoscenze e la capacità oratoria, ma poi lo lasciò di sasso dicendogli che la vera risposta era molto più semplice: “Basta tutelare gli interessi del cliente”.

A distanza di qualche decennio, l’avvocato volle ripetere la domanda ad un giovane praticante del proprio studio, nel frattempo divenuto uno dei più importanti ed affermati della città; la risposta, che lo fece trasecolare, fu: “Bisogna tutelare i diritti del cliente”. A questo punto dovette severamente intervenire e redarguire il neolaureato, poiché non è affatto detto che i “diritti” del cliente coincidano con i suoi “interessi”, anzi, spesso accade il contrario.

Analizziamo insieme un caso pratico per meglio comprendere la reazione dell’anziano avvocato e vediamo che cosa è accaduto alla nostra protagonista di oggi, Clarissa, la classica zitella non più giovanissima ed un po’ acida, che ama “litigare” col mondo e, per logica conseguenza, è un’ottima cliente degli studi legali, dato che colleziona cause civili contro parenti, vicini, fornitori, ecc..

La vicenda

Mal gliene incolse, però, quella volta che decise di far causa alla confinante casa per vacanze che possedeva al mare, sul presupposto che la recente ristrutturazione operata avesse comportato anche un aumento della quota del colmo del tetto, con la conseguenza della perdita della “vista mare” sino a quel momento goduta da Clarissa.

Decise così di chiamare in causa il suo vicino, Raffaello, per “illegittimità della sopraelevazione del fabbricato attiguo, che viene così a danneggiare la vista panoramica sino a quel momento goduta”.

Dal canto suo, Raffaello si difese affermando che la ristrutturazione era stata regolarmente autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e, comunque, che il rifacimento del tetto non aveva causato alcuna variazione nella quota del colmo; riteneva, invece, “grottesca” la situazione, in quanto – a suo dire – era proprio Clarissa ad aver limitato la sua “vista mare” con la costruzione di un piccolo fabbricato adibito a deposito attrezzi, peraltro privo delle necessarie autorizzazioni.

La consulenza tecnica

Venivo nominato CTU dal Giudice e dall’accesso sia ai luoghi di causa sia all’Ufficio Tecnico Comunale emergeva che:

  • all’archivio edilizio erano presenti vecchie fotografie, risalenti ad un condono ex L. 47/85, dalle quali si poteva apprezzare che il tetto di Raffaello si trovava ad una quota più alta di quello di Clarissa, ma la qualità delle immagini non permetteva di poterle utilizzare per ricostruire una differenza di quota, se non quella di “indicativi 50 centimetri”, come verbalizzato in sede di accesso agli atti;
  • il recente progetto di ristrutturazione, che comprende anche il rifacimento del tetto, incredibilmente non riportava la quota del colmo del tetto;
  • tramite ispezione nel sottotetto di Raffaello, accertavo allora che il grosso trave ligneo a sezione grossolanamente quadrata (risalente all’epoca di costruzione) che costituisce il colmo del tetto della casa di Clarissa è infisso nel muro di confine tra i due fabbricati e fuoriesce per circa cm 20 nel sottotetto di Raffaello;
  • detto trave si trova a circa cm 70 dal colmo dell’attuale tetto di Raffaello, quindi la differente quota tra i due tetti era stata rispettata;
  • per quanto concerne il deposito attrezzi di Clarissa, in effetti non era presente qualsivoglia autorizzazione edilizia.

La reazione

Il CTU, pertanto, concludeva la propria Relazione affermando che non erano stati rinvenuti elementi oggettivi che permettessero di ricostruire l’esatta originaria quota del tetto di Raffaello; nonostante ciò, dalle immagini rinvenute presso l’archivio edilizio si poteva affermare che storicamente il tetto di Raffaello era posto ad una quota maggiore rispetto a quella del tetto di Clarissa (situazione identica a quella attuale), pertanto concludeva il CTU che “non sono emersi elementi tecnici oggettivi che permettano di ricostruire che la ristrutturazione abbia comportato un innalzamento apprezzabile della quota del tetto”, conclusione avvalorata anche dal fatto che “l’eventuale innalzamento, posto che sia stato eseguito, non comporta alcun concreto vantaggio all’abitazione, in quanto l’eventuale maggior volumetria fa parte di un sottotetto non abitabile e poco fruibile anche ad uso deposito, avendo un’altezza media inferiore a m 1”.

Sul fronte del capanno attrezzi concludevo, naturalmente, che il manufatto doveva ritenersi abusivo.

La difesa

I difensori di Clarissa chiedevano a questo punto la chiamata del CTU a chiarimenti e il Giudice concedeva l’audizione del suo Consulente.

Dopo aver risposto alle varie domande che mi furono poste sempre indicando un passaggio della Relazione (che già conteneva la spiegazione di quanto richiesto), dulcis in fundo mi fu contestato che avevo definito “abusivo” il capanno attrezzi, senza però citare la norma violata.

Dovetti riconoscere che nella mia Relazione avevo indicato trattarsi di manufatto abusivo poiché “edificato in mancanza da qualsivoglia concessione/permesso da parte dei competenti Uffici tecnici comunali”, ma non avevo indicato che la norma violata era il T.U. Edilizia di cui al DPR 380/01 smi (!).

Conclusioni

Dall’analisi di questo singolare caso reale si possono trarre alcune considerazioni:

  • quando l’argomento della controversia è di natura tecnica, risulta fondamentale che, prima di adire il Tribunale, il committente e/o i suoi difensori si premurino di far redigere un parere da un ingegnere forense;
  • ciò non solo per evitare controversie che sono “perse in partenza”, ma addirittura per evitare che ciò porti alla luce problematiche e/o illeciti, come nel caso del capanno attrezzi (che nel migliore dei casi comporta la conservazione, previo pagamento di sanzione, del manufatto, ma si può arrivare anche alla demolizione);
  • insomma, l’anziano avvocato aveva ragione: difendere i diritti del cliente (nel caso, si tratterebbe di un “diritto di panorama”) è tutt’altra cosa che difendere gli interessi del cliente (mantenere uno status quo su cui il vicino nulla aveva da ridire).
Tags
  • consulente tecnico d’ufficio
  • Fabrizio Mario Vinardi
  • ingegnere forense
  • Ordine Ingegneri Torino
  • tetto
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Interventi sulle parti comuni: ecco quando l’amministratore non ha bisogno del permesso dell’assemblea
Caro affitti: nell’ultimo semestre aumenti record soltanto a Milano

Related Posts

  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Set 11, 2019
L’iscrizione degli Amministratori di condominio all’Albo dei CTU
  • Ristrutturazione
  • Redazione
  • Set 11, 2019
Amministratori condominiali nell’Albo professionale dei Consulenti tecnici d’ufficio
  • Ristrutturazione
  • Quotidiano Del Condominio
  • Set 11, 2019
Coibentazione del tetto: per il 110 occhio all’incidenza del 25%

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena