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Condominio: l’amministratore uscente deve consegnare la documentazione

  • Quotidiano Del Condominio
  • 24 settembre 2019

L’amministratore deve materialmente consegnare la documentazione afferente al condominio e ai singoli condòmini. La semplice “messa a disposizione” non equivale ad una consegna, ma sembra più attinente all’obbligo di rendiconto.

È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 6760/2019 di cui riportiamo un estratto.

—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 8.3.2019,
n. 6760
——————

Fatti di causa e ragioni della decisione

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 4374/2010, rigettava la domanda proposta dal Condominio …, per la condanna del C., quale precedente amministratore condominiale, al pagamento della somma di euro 9.475,73 a titolo di rimborso di importi incassati nel corso della gestione condominiale e mai spesi, nonché per la consegna di tutta la documentazione relativa alla amministrazione dello stesso. E per l’effetto, poneva le spese di lite a carico della parte attrice, poiché soccombente.

In virtù del gravame interposto dall’appellante Condominio, per la riforma della sentenza resa dal Tribunale, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2691 del 2016, accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta, e per l’effetto in riforma della decisione di primo grado, condannava l’appellato alla restituzione del solo importo di euro 1212,37, oltre a regolare le spese sulla base della soccombenza.

Avverso la pronuncia del giudice di secondo grado, il C. propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, cui resiste il Condominio …, con controricorso.

(omissis)

Atteso che:

(omissis)

  • anche il secondo motivo di doglianza, con il quale il C. lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che lo stesso, a seguito della cessazione dell’incarico di amministratore condominiale, non aveva proceduto alla consegna della documentazione condominiale, avvenuta solo dietro espresso ordine del Tribunale di Napoli, è infondato.

Il ricorrente nell’asserire di aver lui stesso consegnato spontaneamente al Condominio la documentazione contabile, fonda la sua affermazione su un assunto del tutto erroneo. Infatti, la semplice messa a disposizione della stessa, non equivale ad una materiale consegna, cui peraltro l’amministratore è obbligato a norma dell’art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla legge n. 220 del 2012, secondo cui “alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Del resto, anche prima della riforma, l’obbligo di restituzione, sebbene non previsto espressamente dalla legge, veniva desunto dalla giurisprudenza dai principi generali, costituendo uno dei momenti più delicati quello del “passaggio di consegne” fra vecchio e nuovo amministratore, dato che all’interesse di chi subentra nell’incarico di prendere il prima possibile possesso di tutta la documentazione inerente al condominio acquisito, può corrispondere il disinteresse dell’amministratore uscente a occuparsi di un condominio con il quale si è interrotto definitivamente il rapporto professionale. E d’altro canto il ritardo nel passaggio di consegne può essere fonte per il condominio di rilevanti danni.

Vieppiù, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il mancato adempimento di tale dovere rientra tra le ipotesi per cui si può richiedere legittimamente l’adozione di un provvedimento di urgenza, finanche a norma dell’art. 700 c.p.c. (Cass. n. 11472 del 1991). Nello stesso atto di ricorso, la difesa di parte ricorrente, nel riportare un estratto delle dichiarazioni rese dal C. in sede di interrogatorio formale, si legge che la documentazione che quest’ultimo procedeva a depositare nel corso del giudizio di primo grado, era stata sempre presso lo stesso. E ciò a dimostrazione che il deposito è avvenuto solo a seguito di un preciso ordine del giudice di prime cure.

Del resto la messa a disposizione della documentazione, riferita dal ricorrente, parrebbe più attinente all’obbligo di rendiconto di cui all’art. 1130 bis, comma 1, ultima parte, c.c.. Pertanto, anche in quest’ultimo caso la Corte territoriale nel rideterminare il governo delle spese, dichiarando il ricorrente soccombente anche con riferimento all’originaria domanda afferente la consegna dei documenti, rettamente ha fondato la sua statuizione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

(omissis)

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente che liquida in complessivi euro 700, di cui euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

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  • giurisprudenza in condominio
  • sentenze di cassazione
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