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Dissidi tra condòmini: per essere illegale la lettera minatoria deve essere “realistica”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 14 agosto 2020

Per la configurabilità della minaccia, risulta necessario che il male ingiusto minacciato sia intrinsecamente idoneo ad intimidire la parte lesa. Peraltro deve trattarsi della prospettazione di un male futuro, per il quale il nesso tra la condotta e l’evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6756/2020, di cui riportiamo un estratto.

—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 6756/2020
—————–

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato il provvedimento emesso dal Tribunale in sede, in data 27 novembre 2015, con il quale S.G. era stato condannato alla pena di giustizia, per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (art. 612, comma 2, cod. pen. commessi inviando una busta intestata, contenente una scritta ritenuta minacciosa) ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in via equitativa, nella misura di euro tremila, oltre spese.

2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando nei motivi di seguito riassunti, due vizi.

(omissis)

2.2. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione e travisamento di atti e fatti. Si tratta di banale dissidio tra condòmini, contesto non valutato dalla Corte di appello, che avrebbe errato nel ravvisare la portata minatoria delle frasi presenti sulle buste inserite in cassetta, trattandosi di semplici “sberleffi” diretti al M., il quale, in quanto nel passato è stato maresciallo della Guardia di finanza, è soggetto in grado di avvedersi della natura scherzosa, piuttosto che intimidatoria delle frasi. Le modalità di recapito delle buste poi, evidenziano l’intento canzonatorio e di dileggio, piuttosto che quello intimidatorio (nei confronti di ‘U maresciallu) tanto da invocare (scherzosamente, secondo il ricorrente) l’intercessione divina.

(omissis)

3.2. Il secondo motivo è fondato.

Si osserva che la contestazione attiene al recapito nella cassetta delle lettere della parte lesa, di una busta, intestata Associazione Madonna di Fatima Maria, Stella della Nuova Evangelizzazione, con la scritta “prega perché solo la Madonna ti può salvare ‘U maresciallo”, nonché all’inoltro al domicilio della parte lesa, di altra busta con scritta di identico tenore.

La corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha riconosciuto il contenuto intrinsecamente minaccioso delle due frasi, riportandosi a giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, rispetto ad espressioni dal chiaro contenuto intimidatorio (del tipo “te la faccio pagare”, “tu non sai chi sono io te la farò pagare”) ha esposto il principio che la minaccia, di cui all’art. 612 cod. pen., necessita della mera prospettazione di un danno ingiusto che può essere manifestato anche in modo implicito, indirettamente o in modo simbolico, purché dotata di forza intimidatrice, nella specie ritenuta rafforzata dal carattere anonimo delle scritte.

3.2.1. Il Collegio osserva che, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso del tutto l’esame del contesto in cui si colloca la consegna delle buste, nonché ha confermato il giudizio del primo giudice dando rilievo, al fine di valutare l’effettiva intrinseca portata minacciosa delle frasi, all’intenso turbamento psichico della vittima.

Sul punto si osserva, invece, che la costante giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere elemento essenziale per la configurabilità della minaccia, la limitazione della libertà psichica del soggetto passivo, da valutarsi con criterio medio (omissis) attuata mediante la prospettazione di un male potenzialmente idoneo ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, ma risultando necessario che il male ingiusto minacciato sia intrinsecamente idoneo ad intimidire la parte lesa, desumendo detta idoneità dalla situazione contingente (omissis). Peraltro deve trattarsi della prospettazione di un male futuro, per il quale il nesso tra la condotta e l’evento dipende proprio dalla disponibilità di quel male da parte di chi lo prospetta (omissis).

Ciò posto si osserva che la critica proposta è fondata posto che non si è tenuto in alcun conto del contesto in cui avvennero i fatti descritti nelle sentenze di merito (omissis). Questi si collocano in una situazione pur conflittuale dovuta a rapporti condominiali, che tuttavia non risultano seguiti da alcuna condotta attuata concretamente ai danni della parte lesa, restando privi di ogni ulteriore progressione dell’azione intimidatrice.

(omissis)

3. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenuto che il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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  • dissidi tra condòmini
  • lettera minatoria
  • liti condominiali
  • minacce
  • sentenze di cassazione
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