• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • Risparmio energetico

Superbonus: perché è importante affidarsi a uno o più professionisti esperti

  • Quotidiano Del Condominio
  • 26 agosto 2020

[A cura di: Fabrizio Mario Vinardi, segretario Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino] Il 1969 è un anno che viene ricordato per tanti motivi: il primo uomo sulla Luna, le migliaia di giovani che, un mese dopo, si riuniscono a Woodstock e danno vita ad uno dei più epocali concerti della storia, la nascita di Arpanet (da cui si svilupperà, di fatto, internet), ma di certo in pochi ricorderanno che, sempre in quell’anno, in Italia nasce l’obbligo di dotarsi della polizza assicurativa RC auto.

Sarà questa tipologia di polizza ad introdurre, a distanza di poco più di un decennio, nella nostra cultura il concetto di bonus-malus (una clausola contrattuale di tipo “premiale”, che abbassa il costo della polizza se non ci sono incidenti nell’anno ovvero lo alza in caso contrario).

Da allora il termine bonus, di chiara origine latina, passa dalla originaria definizione di gratifica dell’imprenditore – a titolo di incentivo – per i dipendenti che raggiungono un certo risultato, ad un significato di impiego quotidiano, diventando sinonimo di agevolazione economica per l’acquisto di un determinato bene o servizio.

Dal bonus casa/mobili al bonus bebè, dal sismabonus all’eco-bonus, fino ai più recenti bonus vacanze e bonus bicicletta, passando negli anni per altre forme similari, quali le agevolazioni prima casa e i vari iper e superammortamenti.

Non poteva mancare, quindi, tra gli aiuti governativi previsti dal Decreto Rilancio per aiutare la ripartenza dopo l’emergenza Covid-19, anche il Bonus 110% o Superbonus.

Si tratta di un’agevolazione fiscale che – sulla carta – permette di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per quasi tutti gli interventi di riqualificazione (quindi non solo incentiva, ma addirittura “regala” qualcosa).

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus 110%

Il tema dell’edilizia e del recupero energetico è ormai da anni al centro di interventi volti ad incentivare la più generale crisi del settore edilizio, nonché la riqualificazione energetica e la sostenibilità. In quest’ottica, il citato Decreto Rilancio ha introdotto una percentuale “insolita” e assai vantaggiosa: ben il 110% dei costi sostenuti, suddividendo gli interventi in:

  • “trainanti” (che consentono di accedere al bonus)
  • e “trainati” (accedono al bonus solo se eseguiti congiuntamente ai primi), purché i lavori siano effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Sono interventi trainanti:

  • isolamento termico degli involucri (superfici opache) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;
  • lavori sulle parti comuni degli edifici per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di ACS – Acqua Calda Sanitaria sulle parti comuni degli edifici a condensazione con efficienza energetica A o superiore, anche abbinati ad altri sistemi (fotovoltaico, microcogenerazione);
  • lavori sugli edifici unifamiliari (o sulle u.i. immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari) per sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti  con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di ACS con sistemi a pompa di calore, anche ibridi o con sonde geotermiche, eventualmente abbinati a sistemi fotovoltaici o di microcogenerazione.

Facciamo un esempio pratico generale: nella prima categoria si tratta di lavori edili e l’intervento principe è sicuramente la costruzione di un “cappotto termico”, tanto esterno (preferibile) quanto interno; in alternativa, con il proprio professionista e impresa di fiducia si potranno decidere interventi assimilabili (ad esempio, se le murature perimetrali presentano un’intercapedine, sarà possibile valutarne lo riempimento con materiali e schiume isolanti).

Nella altre due categorie si tratta, invece, di lavori impiantistici, utilizzando apparati di moderna concezione (caldaie a condensazione, che sono alimentate a gas, oppure impianti a pompa di calore, che sono alimentati elettricamente e possono operare anche il raffrescamento estivo).

Attenzione però, che l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – dovrà migliorare di due classi affinché sia applicabile il beneficio (tranne il caso in cui l’edificio sia già in classe A3, nel qual caso sarà sufficiente portarlo in classe A4, la massima oggi prevista), quindi un’analisi preventiva è assolutamente necessaria.

Anche gli interventi antisismici (cd. sismabonus), tipicamente riguardanti la messa in sicurezza statica degli edifici, con particolare riferimento alle strutture, volti a ridurre il rischio sismico sono agevolabili, ma solo per gli edifici situati in zona sismica diversa dalla 4 (quella a minor rischio).

A fronte di uno degli interventi “trainanti”, possono essere inseriti nel bonus altri lavori eseguiti congiuntamente (c.d. interventi “trainati”), quali ad esempio l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Come si utilizza il bonus?

Il bonus si utilizza sostanzialmente in 3 modi:

  • detrazione sulle tasse da versare: di per sé è la modalità più conveniente, purché si abbia la liquidità per affrontare subito la spesa dei lavori e al tempo stesso il beneficiario sia soggetto ad una tassazione sufficiente a coprire l’agevolazione (che viene spalmata in 5 anni di imposta). Occorre tener presente che se, in un certo anno, l’imposta da pagare sarà inferiore alla quota-parte dell’agevolazione, la parte non recuperata sarà persa per sempre;
  • sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura): in questo modo l’impresa esecutrice dei lavori anticipa la spesa e sarà poi lei a recuperare il contributo sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione; è una delle scelte da consigliare per chi non ha liquidità sufficiente e/o una tassazione molto bassa;
  • cessione del credito di imposta ad altri soggetti (ad esempio, gli istituti di credito).

E le altre agevolazioni?

Non sembra vero, ma il superbonus si può sommare alle agevolazioni già esistenti per interventi che non siano ricompresi nel superbonus 110%, ad esempio per interventi rientranti nell’ecobonus ed eseguiti non congiuntamente al superbonus (che danno diritto a detrazioni dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali) oppure impianti fotovoltaici diversi da quelli che danno diritto al superbonus (detrazione del 50% delle spese sostenute, ripartita in 10 quote annuali).

Chi può usufruirne?

Il superbonus può essere utilizzato da condomìni, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, ma anche da Istituti autonomi case popolari (IACP) e istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

A chi rivolgersi?

Districarsi può non essere facile, bisogna infatti individuare correttamente gli interventi per capire se e in quale categoria di bonus possano rientrare, oltre a verificare che si abbiano tutti i requisiti del caso per accedere alle detrazioni.

Pertanto, il miglior consiglio che si può dare – quando si tratta di materie tecniche complesse – è quello di affidarsi all’intervento di un professionista serio e competente, anzi in materia di superbonus è anche probabile che sia necessario un team di professionisti, vista l’ampiezza degli interventi possibili (strutturali, termotecnici, impiantistica elettrica, ecc.):

  • sarà quindi opportuno valutare col professionista tecnico (e con l’impresa scelta) un’analisi costi/benefici, poiché per la maggior parte degli interventi vi sono dei tetti alla spesa massima che può essere oggetto di superbonus;
  • sarà necessario dotarsi del c.d. visto di conformità (inizialmente previsto solo nel caso di sconto in fattura o cessione del credito), che attesti la sussistenza dei requisisti che danno diritto alla detrazione e sarà rilasciato dai CAF o dai Professionisti del settore fiscale;
  • e occorrerà dotarsi anche della attestazione o asseverazione da parte del professionista tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni richieste (esistenza dei requisiti tecnici e congruità delle spese sostenute).

L’Agenzia Entrate, in caso di mancato rilascio degli attestati o documentazione infedele, prevede al momento sanzioni pecuniarie fino a 15.000 euro.

Tags
  • asseverazioni
  • cappotto termico
  • efficienza energetica
  • Fabrizio Mario Vinardi
  • Superbonus
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
Riscaldamento in condominio: ecco come cambia la ripartizione delle spese
C’è voglia di casa. prospettive (e limiti) del mercato immobiliare italiano

Related Posts

  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Ago 26, 2020
Superbonus e variazione della rendita catastale
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Ago 26, 2020
Real estate & tech, modernizzazione degli ascensori: un settore in espansione verso i 39 milioni di dollari entro il 2032
  • Risparmio energetico
  • Redazione
  • Ago 26, 2020
Truffe Superbonus: la finta cessione del credito è punibile anche quando non c’è la compensazione

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena