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Direttiva MID

  • Quotidiano Del Condominio
  • 17 settembre 2021

A Cura di: Hans Paul Griesser – Presidente ANCAA

L’applicazione della direttiva Mid ai sotto-contatori di energia termica e di acqua è una vicenda che ha aspetti grotteschi e  dimostra quanto le burocrazie ministeriali non tengano nel dovuto conto il concreto svolgersi delle attività che coinvolgono consumatori e  aziende

Tutto nasce con il Decreto Legislativo 2/2/2007 n.22 con cui è stata recepita la Direttiva Europea 2014/32/UE-MID

L’art.1 al comma 2 è di una chiarezza lampante:

  1. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato o messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

Sembra evidente che tutti i contatori di energia termica e acqua, che vengono immessi sul mercato libero Europeo, debbano soddisfare i requisiti della Direttiva MID.

Nell’allegato VI della Direttiva c’è un diretto riferimento all’applicazione per uso residenziale dei contatori di energia.

La metrologia legale ha una precisa definizione di alcuni concetti

Innanzitutto i suoi fini istituzionali: sono rivolti a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico “inter partes” attraverso l’esattezza della misura.

Gli strumenti metrici sono finalizzati alla determinazione della qualità e/o prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale.

Alle transazioni commerciali va attribuito un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all’obbligo della verificazione tutti quelli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tassa, indennità, ecc.).

Su questi presupposti il  Decreto 21 aprile 2017 n.93 ha specificato l’ attuazione delle verifiche periodiche degli strumenti di misura sotto stretta osservanza della direttiva MID

Nel recepire la Direttiva sull’efficienza energetica, il decreto legislativo 102 del 2014 nelle sue successive modifiche e integrazioni, ha finalizzato l’installazione dei sotto-contatori  al contenimento dei consumi energetici attraverso un utilizzo consapevole e razionale dei consumi di energia da parte dell’utilizzatore finale (utente)

E’ indubbio, dunque, che i   sotto-contatori , adibiti alla misura dell’effettivo consumo di energia ed acqua, debbano garantire la bontà della misura stessa al fine di tutelare gli utenti e assicurare una “lealtà” nella valorizzazione economica.  Il decreto legislativo 102/2014  subordina l’installazione dei sotto-contatori all’efficienza in termini di costi che è possibile calcolare con diverse modalità come ad esempio, utilizzando la norma UNI-EN 15459. In occasione di tale calcolo, si deve già tener conto non solo della vita utile delle apparecchiature ma anche alla loro verifica periodica e manutenzione. È indispensabile che l’attività di misura sia assicurata da precisione, al fine di tutelare il Consumatore attraverso un’equa ripartizione delle spese di energia. Eventuali manipolazioni dolose che possano mettere in dubbio la fede pubblica devono essere individuate nell’ambito di attività ispettiva periodica. Così pure il decadimento della precisione di misura dei contatori stessi.

Ne consegue che le misurazioni di codesti dispositivi (contatori di calore/raffrescamento e acqua calda) ricadono necessariamente nella definizione di strumenti di misura legale in accordo al D.lgs. 84-2016 come da recepimento direttiva 2014/32/UE – Normativa MID.

Senza l’attuazione di verifiche periodiche verrebbe compromessa la correttezza della misurazione e la tutela degli interessi comuni degli utenti. Se si escludessero i sotto-contatori dalle verifiche  periodiche nessuna Autorità avente funzione di controllo potrebbe accertare che i requisiti di tali strumenti siano stati rispettati (ad esempio la marchiatura MID o i limiti degli errori di misura).E’ questo sarebbe davvero molto pericoloso!!

Se i sotto-contatori di energia termica ed acqua fossero esentati dai requisiti fissati dalla Direttiva MID e fossero sottratti alle verifiche periodiche  tutto l’impianto normativo  della Direttiva sull’efficienza energetica verrebbe compromesso, nessuna certezza ci sarebbe nella contabilizzazione dei consumi individuali e si legittimerebbe un clima di sfiducia reciproca tra i cittadini-utenti-consumatori foriero di  litigiosità e di caos.

Fin qui le norme e il buon senso. All’improvviso nel dicembre del 2018, un dirigente del Mise, Giuseppe Capuano, rispondendo ad una richiesta di chiarimento della camera di Commercio di Torino, scrive un testo criptico. All’inizio sancisce che i  contatori  calore e acqua  presso ciascuna unità immobiliare previsti dal D.lgs 102/2014 rientrano nell’orbita della Direttiva MID. Questi contatori sono in realtà più correttamente definiti sotto-contatori, come specificato nelle versioni successive del D.Lgs 102. Ma nelle conclusioni, la nota del MISE invece di offrire il chiarimento richiesto solleva una coltre di nebbia in cui non si capisce nulla.

La confusione generata da questa nota del Mise ha creato grande imbarazzo nelle Camere di commercio che non sanno come regolarsi. Nonostante ripetutiti tentativi di chiarimento richiesti dall’Associazione Ancca, il Mise si è trincerato in un silenzio assordante.

Un tavolo tecnico, attivo al Mise, su questa materia non tiene in nessun conto le sollecitazioni a ricomprendere  i sotto-contatori nelle funzioni di misura legale previste dalla MID.

I lavori del tavolo ministeriale si concluderanno presumibilmente a settembre ma nella scheda tecnica predisposta  i sotto-contatori vengono esclusi dai controlli periodici. La stessa scheda viene ritenuta valida anche per i controlli casuali e gli eventuali contenziosi.  Una  prima conseguenza è che  in caso di contenzioso, il condominio viene considerato unico consumatore di riferimento per il Mise: il condominio ha uno strumento preciso per adire un contenzioso presso Unioncamere mentre il singolo condomino no, visto che i sottocontatori sono di esclusiva proprietà del singolo. Il singolo consumatore può avviare un contenzioso ma il MISE non specifica più di tanto con quali strumenti a sua disposizione e presso chi, visto che la scheda riguarda solo i contatori di fatto.

E’ necessario uscire da queste nebbie. Il Mise si assuma le sue responsabilità e decida: o i sotto-contatori vengono sottoposti a verifica periodica oppure si stabilisca per legge una scadenza della loro validità dopo la quale devono essere sostituiti obbligatoriamente.

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