• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • prima casa

La residenza all’estero non esclude l’Iva al 4% per la “prima casa”

  • Quotidiano Del Condominio
  • 2 novembre 2021

La residenza all’estero non esclude
l’Iva al 4% per la “prima casa”

L’agevolazione spetta anche se il cittadino emigrato acquista l’abitazione senza spostarsi stabilmente in Italia a condizione che sia la sua dimora principale nei periodi trascorsi nel Paese

L’aliquota Iva ridotta del 4% per l’acquisto della “prima casa” può essere applicata anche dal cittadino italiano non residente, che concede l’immobile in comodato a un suo familiare. La plusvalenza derivata dalla rivendita della proprietà senza riacquisto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla compravendita, è esente se la casa ha rappresentato l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato.
A precisarlo l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 751 del 28 ottobre 2021.

Un cittadino italiano iscritto all’Aire e residente a Londra intende acquistare una casa in Italia per concederla in comodato gratuito alla madre. Con l’interpello in esame chiede chiarimenti in merito a due dubbi riguardanti il trattamento fiscale applicabile. In particolare vuole sapere se, essendo l’immobile di nuova costruzione, possa usufruire dell’Iva agevolata al 4% e se l’eventuale rivendita dell’abitazione entro i cinque anni senza acquisto di altro immobile possa generare una plusvalenza tassabile a causa della sua residenza all’estero.

L’aliquota Iva ridotta del 4% richiamata dall’istante (n. 21, Tabella A, allegata al decreto Iva), può essere applicata per l’acquisto di abitazioni anche non ultimate (esclusi gli immobili accatastati come A/1, A/8 e A/9) nel caso in cui l’acquirente sia in possesso dei requisiti previsti per l’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro ossia dalla nota II-bis, dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata Tur.

Per usufruire del regime di favore, in linea generale, chi compera deve essere residente o stabilire, entro 18 mesi dalla compravendita, la residenza nel comune ove è situata la nuova abitazione o, se diverso, in quello in cui lavora.
La disposizione prevede, tra l’altro, che il beneficio spetti anche ai cittadini italiani emigrati all’estero, a patto che l’unità abitativa costituisca, per loro, la “prima casa” nel nostro Paese, senza alcun obbligo di trasferire la residenza (circolare n. 38/2005).
Quest’ultima previsione, che non subordina il regime agevolativo al cambio di residenza, fa ritenere che anche l’istante possa beneficicare dell’Iva al 4% nonostante il contratto di comodato.

Risolto il primo quesito, l’Agenzia esamina il secondo chiarimento richiesto relativo alla tassazione della plusvalenza generata dalla cessione dello stesso immobile entro i cinque anni dall’acquisto senza che sia stata comperata un’altra casa. La risposta, in questo caso, va ricercata nella risoluzione n. 136/2008 (vedi articolo “Prima casa e abitazione principale. C’è differenza nella plusvalenza”).
In particolare il documento di prassi ricorda che per effetto del combinato disposto dell’articolo 23, comma 1, lettera f), del Tuir, e del successivo articolo 67, comma 1, lettera b), sono tassate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione, e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state “adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.
In poche parole la plusvalenza, in tali casi, è esente se per la maggiora parte del periodo intercorso tra acquisto e vendita, la casa è stata l’abitazione principale del cedente o di un suo familiare.
Fondamentale, quindi, è circoscrivere i criteri che definiscono la nozione di “abitazione principale”. A fare chiarezza sono l’articolo 10, comma 3-bis), del Tuir secondo cui l’abitazione principale è “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente” e l’articolo 15, comma 1, lettera b), che, riguardo alla determinazione della detrazione d’imposta sugli interessi passivi dei mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, considera tale “quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Tornando alla vicenda in esame, per stabilire se l’eventuale plusvalenza maturata in seguito alla rivendita dell’abitazione prima che siano trascorsi cinque anni dal sua acquisto, sia tassabile oppure no, occorre accertare se l’immobile rappresenta l’abitazione principale del titolare del contratto di comodato d’uso, condizione non riscontrabile, precisa l’Agenzia, in sede di interpello.
Il contribuente, per usufruire dell’esenzione, dovrà quindi provare che l’immobile ha costituito, nell’intervallo di tempo interessato, l’abitazione principale della mamma.

fonte fiscoggi

Tags
  • agevolazione prima casa
  • imposte immobili
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
appello ANAPIC AL MINISTRO FRANCO
quesito Bonus mobili e Superbonus

Related Posts

  • prima casa
  • Redazione
  • Nov 2, 2021
Sottotetto e fruizione dell’agevolazione prima casa
  • prima casa
  • Quotidiano Del Condominio
  • Nov 2, 2021
Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato
  • prima casa
  • Redazione
  • Nov 2, 2021
Esenzione IMU. Arriva lo stop per le case al mare “travestite”. Determinante il nucleo familiare

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena