• Home
  • Chi siamo
  • Collegamenti
  • Abbonamento
  • Registrati
  • Accedi
  • Contatti
Quotidiano del Condominio
.
  • Attualità
  • FAQ Coronavirus
  • Giurisprudenza in condominio
    • Dottrina condominiale
    • Leggi e sentenze
  • Condominio
  • Fiscalità condominiale
  • Mercato Immobiliare
  • Quesiti
    • Quesiti fiscali
    • Quesiti legali
  • Risparmio energetico
  • Ristrutturazione
Cerca
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco

Il nuovo pavimento è agevolabile se è nuovo anche l’impianto di riscaldamento

  • Redazione
  • 31 luglio 2023

Le spese per la demolizione del pavimento, e quelle relative alla sua sostituzione con posa in opera, sono detraibili ai fini dell’ecobonus in quanto strettamente connesse all’installazione dell’impianto radiale a pavimento, a condizione che tale opera sia parte di un più complessivo intervento sull’impianto di riscaldamento, implicante la sostituzione del generatore di calore (circolare 28/E/2022).

Rispettata questa condizione, tali spese possono rientrare nel massimale di detrazione ecobonus previsto per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, pari a 30mila euro (articolo 14, Dl 63/2013) con aliquota di detrazione al 65 per cento, rappresentando plafond di detrazione a sé stante rispetto al separato massimale di spesa di 96mila euro, ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, agevolati al 50 per cento.
Viceversa, qualora l’intervento di collocazione dell’impianto radiale a pavimento non si connetta a un intervento agevolato con ecobonus, ma solo a uno di recupero del patrimonio edilizio esistente, la relativa spesa sarà detraibile al 50 per cento, in quanto parte del massimale di spesa di 96mila euro.

La comunicazione all’Enea delle informazioni relative ai lavori effettuati, compreso quello concernente l’impianto radiale a pavimento, è dovuta in ogni caso, sia che si fruisca della detrazione ecobonus al 65% sia che si fruisca della detrazione al 50% prevista dal citato articolo 16-bis (essendo opera che attiene a profili di risparmio energetico), con la precisazione che, nel primo caso, tale adempimento è condizione di spettanza della detrazione, mentre nel secondo caso la sua eventuale omissione non determina il venire meno della detrazione spettante, essendo previsto solo in funzione di monitoraggio (circolare 28/E/2022, pagina 22, e risoluzione 46/E/2019).

Tags
  • detrazioni
  • ecobonus
  • pavimento
  • riscaldamento
  • Condividi questo articolo
  • twitter
  • facebook
  • google+
  • email
  • rss
La rimozione delle piante che arrecano danni ai vicini
Retribuzione dell’amministratore dimissionario

Related Posts

  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 31, 2023
Acquisto abitazione con preliminare nel 2024 e rogito nel 2025
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 31, 2023
Gas di ultima generazione e a ridotto impatto ambientale
  • agevolazioni
  • Attualità
  • fisco
  • Redazione
  • Lug 31, 2023
Il massimale per la ristrutturazione della propria abitazione e dei balconi condominiali

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Servizio riservato
agli abbonati alla rivista
“Italia Casa e Condominio”

Clicca qui per accedere all’ultima edizione

Ultimi articoli
  • Acquisti immobiliari di nuda proprietà 13 giugno 2025
  • Videosorveglianza in condominio: differenze tra impianti privati e condominiali 13 giugno 2025
  • Standby degli elettrodomestici: in vigore le nuove norme UE per il risparmio energetico 13 giugno 2025
Quotidiano del Condominio

Quotidiano del condominio

  • Homepage
  • Chi siamo
  • Registrati
  • Abbonamento
  • Accedi
  • Contatti
Privacy Policy Cookie Policy
Dalla A alla Zeta Srl – Piazza Martiri della Libertà 3/5 – 10098 Rivoli (TO) | Per informazioni Tel. 333-6278929 – E-Mail: italiacasacondominio@libero.it | P. IVA 12640180019 - Cod. fiscale Registro Imprese 12640180019 - N. REA TO-1305154 - Capitale sociale € 2.000,00 i.v.
Intersezione realizzazione siti web Modena