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Bonus edilizi 2023, scade il 4 aprile il termine per l’invio della documentazione al Fisco

Oltre due settimane di tempo in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati nel 2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali ai fini dell’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024.

Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024.

Lo slittamento del termine consente quindi ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Inoltre, per agevolare l’adempimento, gli amministratori sono esentati dalla comunicazione nel caso in cui, per gli interventi effettuati sulle parti comuni nell’anno precedente, tutti i condòmini abbiano esercitato l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto in luogo della detrazione diretta.
Nel caso invece in cui, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia scelto di usufruire direttamente della detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.

Sono le due importanti novità disposte dal provvedimento del 21 febbraio 2024, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aggiorna le specifiche tecniche di trasmissione dei suddetti dati alla luce dell’evoluzione normativa in materia di “bonus edilizi”.

Più nel dettaglio, il documento modifica le specifiche tecniche allegate, da ultimo, al provvedimento del 20 dicembre 2022, e già più volte ritoccate rispetto alla versione originaria approvata con il provvedimento del 27 gennaio 2017.

L’Agenzia precisa che restano immutate le altre disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti.
Gli aggiornamenti dei tracciati informatici, consultabili in bozza sul sito dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 14 febbraio, oltre a recepire le modifiche normative, consentono di offrire ai contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata sempre più completa.

In particolare, è stato necessario allineare le specifiche tecniche alle novità intervenute rispetto alla disciplina che regola gli incentivi edilizi e di risparmio energetico previsti dagli articoli 119 e 119-ter del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), e dal decreto “Aiuti-quater” (Dl n. 176/2022), come modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Più nel dettaglio, arriva un nuovo codice per il “Superbonus” relativo alle spese sostenute. L’inserimento è stato necessario considerando che dal 2023 il contribuente può usufruire di una detrazione del 90% e che, in via residuale, al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110 per cento.

Esce di scena, inoltre, ogni riferimento al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.
Viceversa, il tracciato è stato implementato per recepire la proroga fino al 2025 del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter Dl n. 34/2020).

Il provvedimento precisa, infine, che la proroga al 4 aprile 2024 del termine per la trasmissione dei dati, e che lo slittamento non comporta alcun effetto sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Condominio nuovamente agibile grazie alla ricostruzione

Un condominio con l’agibilità ripristinata grazie ai contributi per la ricostruzione non potrà fruire del Superbonus 110%, riservato ai soli immobili in condizioni di rischio, ma dovrà applicare la progressiva diminuzione dell’aliquota (70 e 65%).

Questo in quanto la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione.

È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 4/2024 del 9 gennaio.

A porre il quesito al Fisco è un condominio, che intende eseguire dei lavori di efficientamento energetico su un edificio danneggiato dal sisma 2009, diventato nuovamente agibile grazie ai contributi per la ricostruzione.

Su questo fabbricato – risponde l’Agenzia delle Entrate – non sarà possibile beneficiare del Superbonus pieno (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009), ma si dovrà applicare la disposizione con la graduale riduzione dell’aliquota (articolo 119, comma 8-bis, DL Rilancio), il cosiddetto “decalage”, che vuol dire:
– 110% per le spese sostenute entro il 2022;
– 90% per le spese sostenute entro il 2023;
– 70% per le spese sostenute entro il 2024;
– 65% per le spese sostenute entro 2025.

Il Superbonus per gli edifici inagibili rimane ancora al 100% fino al 31 dicembre 2025.

Ma il Fisco distingue tra edifici agibili e inagibili, discriminante fondamentale per capire se si può fruire del Superbonus con aliquota piena. Oppure bisogna ripiegare sull’aliquota inferiore, in considerazione dell’anno di sostenimento delle spese.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, spiega che si intende agevolare i contribuenti che devono fare dei lavori sugli edifici dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, dislocati nei Comuni in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, a favore dei quali siano stati erogati dei contributi per la ricostruzione (art.119 comma 8-ter DL Rilancio).

In pratica, in virtù della disciplina dei rapporti tra il Superbonus e i contributi destinati agli immobili danneggiati dal sisma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione si applichi alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi erogati a seguito di eventi sismici.

Le erogazioni invece sono escluse se il danno esisteva anche prima dell’evento sismico e se lo stesso danno non sia così grave da determinare l’inagibilità dell’immobile.

Nel caso di specie, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato è tornato agibile.
Pertanto il condominio istante non rientra fra i beneficiari della disposizione di favore e deve applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del Dl “Rilancio” con la progressiva riduzione di aliquota sopra descritta.

Manca, insomma, quella “contemporaneità” necessaria per l’applicazione della disposizione di favore.

In fondo alla risposta, si evidenzia infine che le precedenti disposizioni continuano ad applicarsi ai lavori dei condomìni per i quali:
– la Cila sia stata presentata alla data del 31 dicembre 2022 a condizione, tuttavia, che la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022;
– la Cila sia stata presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 (circolare n. 13/2023).

La data della delibera assembleare dovrà essere comunque attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, in assenza di tale figura come nel caso dei “mini condomìni”, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.

Fonte: Ingenio

Pubblicata la guida aggiornata del Fisco per la cessione del credito

Aggiornata a gennaio 2024 dal Fisco la guida dal titolo “La piattaforma cessione crediti: come funziona e quando si utilizza” che fornisce indicazioni specifiche e pratiche sull’utilizzo della procedura telematica che consente di trasferire a terzi i propri crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi e ad altre agevolazioni.

Attraverso la piattaforma è possibile, per quanto concerne i bonus edilizi, comunicare la cessione dei crediti relativi a Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, installazione delle colonnine di ricarica, bonus ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Difatti, la piattaforma consente a fornitori e cessionari di monitorare, cedere e accettare le transazioni per utilizzare il credito tramite modello F24 oppure, in alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito ad altri soggetti nel rispetto delle normative vigenti.

A tal proposito, è opportuno ricordare che la cessione del credito è consentita solo nei casi di lavori per i quali risulti, alla data del 16 febbraio 2023, presentata la CILAS o, in caso di interventi condominiali, sia stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori stessi, quindi risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi.

Rispetto alla guida precedente, in questo nuovo documento aggiornato scompaiono i crediti d’imposta riconosciuti all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Inoltre dal documento si legge che non possono più essere movimentati alcuni crediti relativi a bonus introdotti nel periodo della pandemia da Covid-19, ossia:
• i crediti relativi ai contratti di locazione di botteghe, negozi e immobili a uso non abitativo;
• i crediti relativi alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuali;
• i crediti per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Tra le nuove funzioni della piattaforma e illustrate nella nuova guida pubblicata dal Fisco, c’è la “Riduzione del credito”, una sezione in cui è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti derivanti dai bonus edilizi e non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo. Il manuale, inoltre, spiega anche come comportarsi nel caso in cui la comunicazione riguardi crediti “non tracciabili”.

Per controllare lo stato dell’arte, invece, è possibile cliccare sulla sezione “Consultazione” e visualizzare l’elenco delle comunicazioni già inviate, quindi sia quelle relative ai crediti tracciabili e sia quelle relative ai crediti non tracciabili, pertanto, una volta individuato il credito si potrà visualizzare l’elenco delle operazioni effettuate.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

Conguaglio dell’Imu 2023

Giovedì 29 febbraio 2024 é l’ultimo giorno per pagare senza sanzioni e interessi il conguaglio Imu dovuto, limitatamente al 2023, a seguito della proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.

Le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, legge n. 213/2023).

Nel dettaglio, il comma 72 considera tempestive, e quindi efficaci, le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (in luogo del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (in luogo del termine ordinario del 28 ottobre 2023).

Il successivo comma 73 dispone che l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.

In sostanza, se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Df entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023. Diversamente, se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.

Di conseguenza se il saldo Imu 2023 pagato entro l’ordinaria scadenza del 18 dicembre scorso (il 16 cadeva di sabato) è minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.

Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore, dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura (entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione).

Il mancato rispetto della scadenza in esame può essere sanato comunque con il ricorso al ravvedimento operoso (articolo 13 Dlgs n. 472/1997) applicando, questa volta, alle somme dovute anche gli interessi legali e le sanzioni in misura ridotta.

Ricordiamo che, le delibere Imu 2023 pubblicate entro i termini prorogati si possono consultare negli appositi elenchi disponibili sul sito del Dipartimento finanze.

A cura di Fisco Oggi

Scadono i termini per il “Bonus acqua potabile”

Il 28 febbraio scadono i termini per il “Bonus acqua potabile”: questa data rappresenta infatti il termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate del modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile” (provvedimento del 16 giugno 2021), per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica e per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, per la fruizione del credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute.

L’imposto massimo agevolabile è di 1000 euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Le spese dovranno essere documentate da fattura elettronica o da un documento contenente il codice fiscale del beneficiario. I privati e in generale i soggetti diversi dalle imprese in contabilità ordinaria dovranno effettuare il pagamento tramite sistemi tracciabili.

Inizialmente introdotto per il biennio 2021-2022, il bonus è stato poi esteso al 2023 dalla legge di Bilancio 2022. A seguito della proroga, con il provvedimento delle Entrate del 9 gennaio 2024, sono stati disposti i relativi aggiornamenti.

Bonus, entro otto anni l’accertamento fiscale per l’utilizzo indebito dei crediti

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Superbonus, entro il 28 febbraio il decreto per i contributi a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto riguarda le spese sostenute, per interventi relativi al Superbonus in condomini, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. Per ottenere l’agevolazione, i beneficiari devono percepire redditi inferiori a 15.000 euro e aver raggiunto, al 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori del 60 per cento.
Per sapere se l’importo “coprirà” l’intera quota di riduzione dell’agevolazione, che dal 1° gennaio 2024 passa dal 110 o 90 per cento al 70 per cento, si dovrà attendere il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale decreto dovrà essere adottato entro la scadenza del prossimo 28 febbraio.
I contributo a fondo perduto per alcune spese del superbonus sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024 è stato introdotto dal decreto numero 212 del 29 dicembre 2023, il cosiddetto decreto Salva-spese.
Tale contributo, previsto nel caso di lavori in condomini, ha l’obiettivo di venire in contro a determinati contribuenti che hanno visto l’agevolazione ridursi dal 110 o 90 per cento al 70 per cento, a partire dal 1° gennaio scorso.
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 212 del 29 dicembre 2023, tale decreto deve infatti essere adottato “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Si dovrà quindi attendere ancora ma, sulla base di quanto stabilito dalla norma, non oltre il 28 febbraio 2024.
Il decreto del MEF stabilità criteri e modalità per l’erogazione del contributo a fondo perduto. Tale contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate nei limiti delle risorse disponibili.
Dal punto di vista fiscale, in base al comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 212/2023, “Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”. Dunque, le somme non saranno “tassate”.

Ecobonus, valido solo se la comunicazione all’ENEA è tempestiva

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Verificare la cancellazione di un’ipoteca

Quando un debitore riesce a saldare il saldare i conti in sospeso e il creditore trasmette la comunicazione di estinzione del debito, come si fa a verificare la cancellazione di un’ipoteca?

A dare la risposta è Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Per richiedere la cancellazione semplificata di un’ipoteca, il creditore deve inviare telematicamente una comunicazione di estinzione del debito al competente ufficio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia – Servizio di pubblicità immobiliare.

Tramite il servizio gratuito dell’Agenzia “Interrogazione del Registro delle comunicazioni” è quindi possibile conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria. Per accedere alle informazioni è sufficiente indicare il codice fiscale del debitore.

Si può richiedere il servizio telematicamente sia mediante l’area riservata del sito dell’Agenzia, sia attraverso il portale SISTER. È possibile ottenere la risposta anche rivolgendosi agli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali – Territorio, presentando l’apposito modello.

Il Fisco ricorda “che la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati in base al decreto legislativo n. 196/2003, e che l’uso improprio o eccessivo di queste informazioni è punibile ai sensi di legge”.

È utile ricordare quando viene a costituirsi un’ipoteca sulla casa. Come stabilito dall’articolo 2808 del Codice civile, “l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari”.

Si ricorda inoltre che l’articolo 2810 del Codice Civile stabilisce: “Sono capaci d’ipoteca: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; l’usufrutto dei beni stessi; il diritto di superficie; il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale”.

Inasprite le sanzioni per inadempimento degli obblighi anagrafici

La legge di Bilancio per il 2024 prevede un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie nel caso di mancato rispetto degli obblighi anagrafici e delle prescrizioni in caso di trasferimento della residenza all’estero.

Obiettivo delle nuove disposizioni è quello di contrastare la condotta di chi mantiene illegittimamente l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia al fine di godere di benefici connessi.

Due specifici commi della Legge 213 del 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 dicembre, sono infatti dedicati al tema.

In base alle nuove disposizioni le pubbliche amministrazioni che, nell’esercizio delle loro funzioni, acquisiscono “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, devono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.

A sua volta, il Comune dovrà comunicare le iscrizioni e le cancellazioni d’ufficio dall’Anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali di competenza legati ad eventuali fenomeni di fittizia residenza fiscale all’estero.

In particolare, il comma 242 eleva l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza agli obblighi anagrafici e per quelli relativi al trasferimento di residenza all’estero o dall’estero introducendo, al contempo, una mitigazione della misura delle sanzioni nel caso di comunicazioni tardive, rese entro novanta giorni dal termine di legge.

Il comma 243 introduce invece i commi 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero. Nello specifico, prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino al Comune di iscrizione anagrafica e all’ufficio consolare competente gli elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano. Il Comune dovrà a sua volta comunicare all’Agenzia delle Entrate le iscrizioni e cancellazioni d’ufficio dall’anagrafe degli italiani all’estero per i controlli fiscali conseguenti.

Per quanto attiene alle violazioni degli obblighi anagrafici sanciti dalla legge n. 1228 del 1954 sull’Ordinamento delle anagrafi della popolazione nazionale, la sanzione amministrativa, che fino ad oggi era compresa tra 25,82 e 129,11 euro, dal 1° gennaio 2024 è elevata ad una somma compresa tra 100 e 500 euro.

È tuttavia prevista la possibilità di un abbattimento dell’onere sanzionatorio nell’ipotesi in cui il soggetto si adegui alle prescrizioni di legge entro con un ritardo non superiore a novanta giorni. In tal caso la sanzione è ridotta a 10 euro, ossia un decimo del minimo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

Per quanto invece riguarda la comunicazione della residenza nel caso di trasferimento dall’estero, l’articolo 11 della legge n. 1228 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento, per un importo che fino ad oggi era compreso tra 51,65 e 258,23 euro. L’obbligo di comunicazione in caso di trasferimento all’estero è disposto dall’articolo 6 della legge n. 470 del 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”).

Anche per questo genere di obbligo di comunicazione, la Legge di Bilancio per il 2024 prevede un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria, in cui importo è ora compreso tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione. È comunque prevista la riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni. Sempre a condizione, però, che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano già state avviate attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.

L’autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. Mentre la notifica dell’atto impositivo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il mancato adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.