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Bonus acqua potabile, il rimborso scende a poco più del 3 per cento

Il bonus acqua potabile relativo alle spese sostenute nel 2023 sarà riconosciuto in misura decisamente inferiore rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

È questo l’effetto della rideterminazione del credito d’imposta sulle spese relative all’acquisto e all’installazione dei sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e o addizione di anidride carbonica, tenuto conto delle somme richieste entro la scadenza del 28 febbraio 2024.

La Legge di Bilancio 2021 ha stanziato un totale di 1,5 milioni di euro in relazione alle spese sostenute nel 2023, ultimo anno di vigenza dell’agevolazione fiscale. Il totale dei crediti richiesti per il bonus acqua potabile è invece pari a oltre 23 milioni di euro.

Il credito d’imposta spettante scende quindi al 6,45 per cento delle somme effettivamente richieste e, di conseguenza, sulle spese sostenute si otterrà un rimborso di poco superiore al 3 per cento.

A stabilirlo è il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate, lo scorso 22 marzo, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta spettante a chi ha richiesto il bonus acqua potabile per le spese del 2023, presentando domanda nella finestra compresa tra il 1° e il 28 febbraio scorso.

Si ricorda che il bonus acqua potabile poteva essere richiesto per un totale di mille euro per unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica, e di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il valore effettivo del credito d’imposta fruibile, rideterminato alla luce della ripartizione delle risorse effettuata dall’Agenzia delle Entrate, sarà visualizzabile da ciascun beneficiario all’interno del proprio Cassetto Fiscale.

Le somme spettanti potranno essere utilizzate in compensazione da parte dei titolari di partita IVA, mentre esclusivamente per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, il rimborso sarà fruibile in sede di dichiarazione dei redditi 2024.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2023, anno di sostenimento delle spese agevolabili, e in quelle successive fino a conclusione dell’utilizzo.

Benefici prima casa per i soggetti trasferiti all’estero

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Con la circolare n. 3/E del 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 69/2023, in merito alla agevolazione “prima casa” in favore dei soggetti trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

L’attuale novella normativa prevede che, ai fini dell’accesso al beneficio fiscale, «l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento (…)».

L’intervento normativo, in particolare:
• ha eliminato il riferimento alla cittadinanza dell’acquirente emigrato all’estero
• ha modificato le modalità degli acquisti effettuati dal soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro.

Con riferimento a tale ultima ipotesi, non assume più rilevanza l’ubicazione dell’immobile nel Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende (ossia, la sede del datore di lavoro), ma viene introdotta una diversa disciplina, la quale prevede:

• che l’acquirente si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro, non necessariamente subordinato. Con la circolare si precisa che il trasferimento verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente di usufruire del beneficio fiscale in esame;
• che lo stesso abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. In merito, con la circolare è stato chiarito che il termine “attività” include anche quelle svolte senza remunerazione e che il requisito temporale quinquennale non debba essere necessariamente inteso in senso continuativo.

Con il documento di prassi si ribadisce che, pur dovendo ricorrere le condizioni dell’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune, non sussiste l’obbligo di trasferimento, entro diciotto mesi, della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile.

Analogamente, in caso di riacquisto di altra abitazione entro un anno dalla vendita infra quinquennale dell’immobile agevolato, non è necessario adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.

Il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può usufruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

Con la circolare si rammenta che la disciplina agevolativa introdotta dal Dl n. 69/2023 trova applicazione con riferimento alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione devono, quindi, sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

A cura di Fisco Oggi

Superbonus, cosa cambia dopo l’ultimo Decreto

Il superbonus cambia. Dopo la scadenza fissata dal Governo con il Decreto 39/2024 per lo stop allo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi, cosa possono fare i contribuenti che hanno avviato i lavori ma non hanno presentato la documentazione?

A rispondere, alla domanda posta da Adnkronos/Labitalia, è il Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, con il consigliere nazionale Paolo Biscaro.

“Per coloro che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia nel 2023, e hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere in oggetto che risulta pagata entro il 4/4/2024, continua ad essere vigente la pregressa normativa. E, benché non sia stata presentata la documentazione entro il termine previsto del 4 aprile 2024, possono continuare a usufruire dell’agevolazione del 70%. Se hanno ricevuto almeno una fattura ma non risulta il relativo e dovuto pagamento, gli interessati ricadono nella stretta prevista dal nuovo decreto n. 39/2024 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso martedì 26 marzo 2024 e non possono apportare correzioni o integrazioni perché il testo ha cancellato la remissione in bonis”, sottolinea Biscaro.

“Ricordiamo – spiega l’esperto – che il documento fissava al 4 aprile 2024 il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa alla propria scelta: optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus o degli altri bonus edilizi, sempre relativamente alle spese legate a ristrutturazioni edilizie effettuate nel 2023”.

“Una comunicazione -sottolinea- che comprendeva l’insieme della documentazione tecnica (contratti, fatture pagate, APE ante e post, computo metrico, trasmessi sul portale predisposto dall’Enea dal tecnico asseveratore) e fiscale che andava trasmessa mediante la piattaforma tecnologica messa a disposizione nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate e inviata dal beneficiario o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio)”.

“Come sopra anticipato, coloro che hanno ricevuto almeno una fattura per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia che risulta pagata, possono ancora inviare – spiega Biscaro – la documentazione e usufruire dell’agevolazione del 70%. Ricordiamo che il Superbonus agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri sono trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi. La detrazione prevista è del 70% per tutto il 2024 e del 65% fino al 31 dicembre 2025, in base alla legislazione vigente”.

“Non è più possibile – sottolinea – effettuare alcuna variazione relativamente ai dati fiscali, questo il ‘cuore’ del nuovo decreto e del termine fissato al 4 aprile 2024: il termine e le disposizioni del testo impediscono di fatto la remissione in bonis. Una disposizione che risponde alla finalità del decreto n. 39/2024: introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica”.

Non è per il momento possibile avere una stima su quanti hanno avviato lavori e non hanno presentato documentazione entro il 4 aprile 2024. Si tratta di dati che potrebbero essere resi noti soltanto dallo Stato, quale unico soggetto tenutario delle informazioni e dei movimenti in questione.

Agenzia Adnkronos

Superbonus, controlli Ue in quattro regioni, sessantamila edifici nel mirino

Dopo una serie di verifiche a campione effettuate nel mese di febbraio dalla Corte dei Conti europea, partono nuovi controlli sui cantieri Superbonus che interesseranno solo quattro regioni italiane: Lombardia, Toscana, Puglia e Umbria.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata inviata una lettera di preavviso sulle nuove ispezioni ad un centinaio di asseveratori, i tecnici abilitati che hanno redatto una certificazione per dimostrare il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati per beneficiare dell’incentivo fiscale. Inoltre, gli asseveratori dovranno essere disponibili tra lunedì 15 e venerdì 19 aprile in modo da poter garantire l’accesso allo stabile ristrutturato, per consentire il riscontro della corretta realizzazione degli interventi dichiarati.

Nel mirino ci sono circa 60mila cantieri e 200mila appartamenti, per un valore complessivo di superficie ristrutturata pari a oltre 17,5 milioni di mq. Sono previste nuove verifiche anche nel mese di maggio.

I controlli, che saranno effettuati dai funzionari della Direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea, interesseranno tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico: l’installazione delle caldaie di classe energetica A, oppure sostituite da altri sistemi; la coibentazione delle facciate; installazione del cappotto termico; la sostituzione degli infissi.

Gli organismi comunitari che si occupano dei controlli sul corretto uso delle risorse europee da parte degli Stati membri sono, oltre alla Corte dei Conti europea, la Procura europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Inoltre, sono presenti ulteriori organi di controllo italiani che si occupano delle verifiche come la Ragioneria generale dello Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ENEA.

Mediazione immobiliare: può essere gratuita, ma occorrono le prove

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Superbonus, stop a sconto in fattura e cessione del credito

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024, che mette fine al meccanismo delle opzioni alternative e prevede nuove disposizioni per i principali bonus edilizi.

L’art. 3 del nuovo Decreto Legge impone un nuovo obbligo riservato ai soggetti:
• che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
• che hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Questi soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili dal Superbonus, dovranno trasmettere all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:
a – i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Per tali finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili dal Superbonus, trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:
a – ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
b – all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c – all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
d – alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).
Il contenuto, le modalità e i termini delle suddette comunicazioni saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto legge.

Prevista una sanzione per chi non ottempera ai suddetti obblighi. L’omessa trasmissione dei dati nei termini individuati, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Bonus edilizi, modifiche preoccupanti

Confabitare, associazione proprietari immobiliari, esprime una profonda preoccupazione per le recenti modifiche apportate dall’ultimo Consiglio dei Ministri, dove con un colpo di accetta l’esecutivo vieta la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito ed elimina la possibilità di utilizzare la remissione in bonis che aveva come data ultima il 15 ottobre.

È quanto si legge in una nota dell’associazione.

“Le disposizioni di questo decreto – prosegue la nota – sono un duro colpo per tutte quelle persone che hanno deciso di ristrutturare la propria abitazione sfruttando i bonus edilizi, così come già accaduto, con la chiusura dell’acquisto dei crediti da parte di Poste a fine 2022, anche questa volta, nel giro di una nottata, il Governo cambia lo scenario col quale si possono gestire i bonus edilizi”.

Tanto per fare un esempio – commenta il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni – in questo momento un proprietario di casa che nel suo mini condominio con grande sforzo è riuscito a terminare e pagare i lavori entro la fine dell’anno e si è ritrovato con 60.000 euro di crediti maturati, riuscendo a cederne 40.000 a Poste Italiane, poiché non era possibile superare questo tetto, si ritrova con 20.000 euro di crediti da cedere ad aziende, istituti o liberi professionisti. Mettiamo che con estrema fatica sia riuscito a trovare un’azienda disposta ad acquistarglieli, e sapendo di non riuscire a fare l’iter burocratico entro i primi di aprile abbia deciso di farlo dopo pagando i 250 euro della remissione in bonis, ora si sveglia sapendo che quella operazione non è più possibile. Il Governo tende a parlare della questione superbonus citando freddi numeri, senza considerare che in realtà stiamo parlando di persone e famiglie.

“Allora io mi chiedo – precisa il presidente Zanni – dopo che il bonus psicologico 2024 è stato esaurito in poche ore, il governo così facendo mette a dura prova la tenuta psicologica di molti suoi cittadini incolpevoli. Lo stop allo sconto in fattura colpisce anche il terzo settore, le onlus, le case popolari, praticamente le fasce deboli che si voleva ancora tutelare”.

Confabitare si è sempre distinta per la particolare attenzione data all’abbattimento delle barriere architettoniche, ed evidenzia con preoccupazione l’impedimento nell’utilizzo dello sconto in fattura per interventi mirati alla rimozione di tali barriere, soprattutto per una fascia di persone con limitate capacità economiche.
“Non è corretto paragonare il bonus barriere architettoniche ad altri bonus edilizi – commenta Zanni – perché quest’ultimo è un beneficio sociale fondamentale per coloro che affrontano difficoltà economiche nell’accesso all’abitazione. La possibilità di sconto in fattura per interventi di rimozione delle barriere architettoniche dovrebbe essere garantita: in genere sono gli anziani a richiedere questo incentivo, spesso privi di risorse finanziarie sufficienti per installare dispositivi di accessibilità, per loro tale bonus rappresenta un’opportunità unica per una vita più indipendente e inclusiva. Rimuovere questa possibilità mina profondamente la dignità e i diritti fondamentali di chi vive una disabilità rendendo la sua vita ancora più difficile e isolata”.

Lo stop agli sconti in fattura e alla cessione del credito influenza notevolmente la capacità delle famiglie e delle imprese di finanziare e gestire interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche, senza questi incentivi, sarà più difficile affrontare i costi necessari per rendere gli spazi urbani più inclusivi e accessibili per tutti i cittadini.

“È essenziale – conclude Zanni – che la rimozione delle barriere architettoniche rimanga una priorità nella pianificazione e nella gestione urbana”.

Comunicato stampa

Bonus edilizi, dichiarazione dei redditi ed evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i suoi piani per il futuro. Lo ha fatto attraverso il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente in base a esigenze e mutamenti.

Per il 2024, vi sono molte novità e riguardano il controllo dei crediti edilizi, la lotta all’evasione fiscale, l’applicazione del concordato preventivo biennale e il potenziamento della dichiarazione precompilata con l’obiettivo di fornire uno strumento utile ai contribuenti e in grado di limitare l’evasione fiscale.

In particolare, l’attenzione è concentrata sui crediti edilizi: bonus ristrutturazioni, ecobonus, superbonus. I controlli saranno effettuati prevalentemente sulle operazioni di cessione del credito attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia e saranno volti a identificare le operazioni che hanno profili a rischio di anomalie.

L’obiettivo è controllare almeno l’82% delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura rispetto al valore complessivo delle comunicazioni.

In questo modo sarà potenziato il contrasto ai comportamenti illeciti attraverso l’individuazione dei fattori di rischio.

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Il decreto prevede, tra l’altro:

• l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni;

• al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;

• al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È inoltre previsto un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;

• al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;

• l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Comunicato Stampa

Superbonus e contrasto all’evasione fiscale

Gli effetti del superbonus sul contrasto all’evasione fiscale. È questo uno dei temi che ha caratterizzato il confronto che si è svolto nel corso dell’interrogazione a risposta immediata dello scorso 19 marzo, presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Il quesito, posto dall’onorevole Fenu, era relativo all’“Impatto del superbonus edilizio sul contrasto all’evasione fiscale e contributiva nel settore delle costruzioni”. L’interrogante ha segnalato che i dati aggiornati del periodo 2016-2021, elaborati dopo la revisione dei Conti nazionali dell’Istat, mostrano una riduzione dell’incidenza delle componenti dell’economia sommersa sull’iva versata nell’anno 2021 dal settore delle costruzioni.

Nel confronto con il 2019 la riduzione è stata del 2,6 per cento, suddivisa come segue:
– 2,1 per cento per la riduzione del lavoro irregolare;
– 0,5 per cento con il recupero da sotto.dichiarazione.

Il settore delle costruzioni è quello che ha mostrato una più marcata riduzione dell’incidenza del lavoro irregolare e un incremento del gettito delle imposte dirette e dell’iva.
L’interrogante ha interpretato tali dati correlando l’introduzione dell’agevolazione edilizia alla riduzione dell’evasione fiscale.
Una correlazione che è difficile da stabilire, secondo quanto dichiarato dalla sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze, Lucia Albano, intervenuta per rispondere all’interrogazione.

Nella risposta la sottosegretaria ha infatti sottolineato che, dopo aver sentito gli Uffici competenti dell’amministrazione finanziaria, non è possibile un’analisi settoriale dell’andamento del tax gap, come precisato dal Dipartimento delle Finanze.

Viene infatti sottolineato: “I risultati positivi in termini di riduzione dell’economia sommersa e tax gap registrati nel 2021, come riportato anche nell’aggiornamento alla «Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva», pubblicato a dicembre 2023, sono da attribuire a diversi fattori di tipo strutturale.”

Tra tali fattori vengono citati:
– L’incremento dell’utilizzo dei pagamenti elettronici;
– Il periodo di ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza coronavirus;
– Il consolidamento degli effetti dovuti alla fatturazione elettronica obbligatoria.

La sottosegretaria Albano ha chiarito che: “Alla luce delle informazioni a disposizione, è difficile attribuire a un singolo fattore la riduzione della dinamica osservata”.

Per determinare la correlazione saranno necessarie analisi econometriche in grado di valutare ex-post l’effetto del superbonus, tuttavia: “appare difficile giungere a una conclusione sufficientemente attendibile sulla relazione diretta tra la misura agevolati va in oggetto e il miglioramento della compliance”.

Sebbene appaia difficile individuare una correlazione, i dati presentati si riferiscono a un periodo circoscritto e a uno specifico settore. Sembrano quindi “riconoscibili” gli effetti del superbonus anche alla luce del fatto che gli altri fattori citati hanno mostrato effetti anche in periodi precedenti.

Nella parte finale della risposta la sottosegretaria Albano ha anche spiegato quali saranno le misure che il governo intende adottare per proseguire con l’impatto positivo e consolidare i risultati presentati. Al rafforzamento delle misure esistenti, l’Esecutivo intende infatti aggiungere un approccio collaborativo più stretto tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti, in linea con quanto stabilito dalla riforma fiscale.
L’obiettivo è quello di aumentare la compliance volontaria e ridurne i relativi costi.