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Bonus edilizi: in vigore dal 1° settembre il Decreto Sanzioni

  • Redazione
  • 17 settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 87/2024, cosiddetto “Decreto Sanzioni”, che era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno, rubricato “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111” e che apporta una revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Nello specifico, il Decreto Sanzioni modifica la disciplina in ambito di sanzioni per compensazioni illecite o indebito, introducendo la distinzione tra “crediti non spettanti” e “crediti inesistenti”, con l’obiettivo di garantire una rigorosa distinzione normativa tra le due fattispecie, così da chiarire i diversi dubbi interpretativi emersi a riguardo.

Chiaramente, anche se tale norma si riferisce a tutti i crediti fiscali, è bene evidenziare che tra questi rientrano anche quelli collegati ai bonus edilizi, che in vari casi sono stati considerati inesistenti o non spettanti, e ciò ha portato a contenziosi tra committenti dei lavori, banche e imprese.

Il provvedimento fornisce, all’articolo 1, la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti. Difatti, per “crediti inesistenti” si intendono:
• i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella normativa di riferimento;
• i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Per “crediti non spettanti” si intendono:
• i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
• i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
• i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

In riferimento alle sanzioni tributarie, l’articolo 2 del D.lgs. 87/2024 stabilisce che per i crediti inesistenti la sanzione è pari al 70% del credito utilizzato in compensazione e tale sanzione può essere aumentata dalla metà al doppio, quindi fino al 140%, in caso vi siano comportamenti fraudolenti.

Per ciò che riguarda i crediti non spettanti la sanzione sarà del 25% del credito utilizzato in compensazione (fino al 31 agosto 2024 la sanzione prevista era pari al 30% del credito). Nel caso in cui il credito sia stato utilizzato violando le norme sulle modalità di utilizzo o senza i dovuti adempimenti amministrativi, ma la violazione viene rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o gli adempimenti non causano la decadenza del credito, deve essere pagata una sanzione fissa di € 250.

A cura di Deborah Maria Foti – Ufficio Stampa ANAPI

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