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Fibra ottica e impianti digitali: cambia il D.M. 37/2008, nuove regole per tecnici e progettisti

  • Redazione
  • 18 novembre 2025

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2025, entra in vigore il 2 ottobre il decreto 17 luglio 2025, n. 130, che modifica il D.M. 37/2008 in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Il provvedimento recepisce le evoluzioni normative introdotte dal D.Lgs. 207/2021 e dal D.Lgs. 48/2024, aggiornando gli obblighi di equipaggiamento digitale previsti dall’art. 135-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
Le novità riguardano in particolare gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazioni profonde, per i quali è obbligatoria la predisposizione di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva e di impianti in fibra ottica fino ai terminali di rete. Dal 1° gennaio 2022, per le domande di autorizzazione edilizia presentate, è richiesta l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato. Tale attestazione, corredata da etichetta e documentazione tecnica, sostituisce la dichiarazione di conformità nella segnalazione certificata di agibilità.

Il ruolo del tecnico abilitato e le nuove responsabilità del progettista
Il cuore della riforma è l’introduzione dell’articolo 5-bis nel D.M. 37/2008, che ridefinisce gli adempimenti del tecnico abilitato. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di comunicazione ad alta velocità, dovrà ora collaborare con il progettista edile per integrare nel progetto tutte le componenti dell’infrastruttura digitale previste dall’art. 135-bis del TUE. Tuttavia, non sarà più responsabile della presenza di tali componenti nel progetto: questa responsabilità ricade ora sul progettista, che assume un ruolo centrale nella conformità digitale dell’edificio.
Al termine dei lavori, il tecnico abilitato rilascia l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, secondo le specifiche delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. L’etichetta deve essere accompagnata da allegati descrittivi delle caratteristiche degli accessi e dell’infrastruttura multiservizio passiva. Inoltre, entro novanta giorni dalla presentazione della segnalazione certificata, il tecnico è tenuto a comunicare i dati dell’edificio al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI), come previsto dal Testo Unico.

Implicazioni operative e documentali per il settore edilizio
Le modifiche al D.M. 37/2008 impattano direttamente sulle pratiche edilizie e sulla documentazione da produrre. La dichiarazione di conformità degli impianti non è più sufficiente per attestare la predisposizione alla banda ultra larga: occorre l’apposita attestazione rilasciata dal tecnico abilitato. Questo cambiamento rafforza il controllo sulla qualità dell’infrastrutturazione digitale degli edifici e introduce un sistema di tracciabilità attraverso il SINFI.
Il nuovo assetto normativo impone una stretta collaborazione tra progettisti e tecnici installatori, con una chiara ripartizione delle responsabilità. Per le imprese, sarà fondamentale aggiornare le procedure interne e formare il personale tecnico sulle nuove modalità di attestazione e comunicazione. Per i progettisti, si apre una fase di maggiore coinvolgimento nella progettazione digitale, che diventa parte integrante della conformità edilizia.
Il titolo stesso del D.M. 37/2008 è stato aggiornato per riflettere il nuovo impianto normativo: “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”. Un segnale chiaro della volontà di adeguare la normativa alle esigenze della transizione digitale e della connettività urbana.

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  • fibra ottica
  • impianti digitali
  • Installazione impianti
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