Un incendio in condominio è un evento che lascia dietro di sé non solo danni materiali, ma anche una domanda angosciante: chi paga? Quando le fiamme partono da un appartamento privato e si propagano all’intero edificio, la responsabilità ricade sul proprietario o sull’inquilino, considerato “custode” del bene secondo l’articolo 2051 del Codice Civile. E non serve dimostrare una colpa: basta il nesso di causalità.
Ma cosa succede se il responsabile non ha una polizza e non può risarcire? È qui che entra in gioco la cosiddetta “Polizza Globale Fabbricati”, stipulata dall’amministratore per tutelare le parti comuni e, in molti casi, anche le singole unità immobiliari. Una clausola fondamentale equipara i condomini a “terzi”, permettendo loro di essere risarciti dalla compagnia assicurativa del condominio. Quest’ultima, una volta pagati i danni, può rivalersi sul responsabile, anche se il recupero delle somme resta incerto in caso di insolvenza.
La giurisprudenza è chiara anche sulla causa dell’incendio: se non si riesce a stabilirla con certezza, il rischio della “causa ignota” resta a carico del proprietario. Solo il “caso fortuito” – un evento esterno, imprevedibile e inevitabile – può esonerarlo dalla responsabilità. Ma provarlo è tutt’altro che semplice.
E se il condominio non ha una polizza? Non esiste un obbligo di legge generale per stipularla, ma la prassi consolidata impone all’amministratore un dovere di diligenza. In caso di omissione, potrebbe essere chiamato a rispondere personalmente. Tuttavia, serve sempre l’autorizzazione dell’assemblea.
Infine, nessun fondo statale è previsto per le vittime di incendi in contesti privati. A differenza di terremoti o alluvioni, chi subisce danni in condominio deve affidarsi esclusivamente alla responsabilità civile e alle coperture assicurative. Un motivo in più per non sottovalutare l’importanza di una buona polizza.