A seguito della riforma del Condominio del 2012, l’ordinamento giuridico ha introdotto la figura del Revisore Condominiale, ossia un professionista abilitato che controlla la gestione finanziaria delle spese imputate ai condòmini.
Nello specifico, tale figura, in base all’art 1130 bis del c.c., svolge l’attività di:
– verificare la contabilità, ossia controlla la veridicità delle scritture contabili presentate dall’amministratore ed imputate ai vari condomini;
– valutare l’operato dell’amministratore sulla base delle operazioni finanziarie impostate durante l’anno di riferimento;
– garantire la trasparenza nelle operazioni realizzate nei confronti dei condomini
– prevenire le irregolarità e tutelare il patrimonio condominiale.
L’eventuale nomina del revisore deve essere presa con le attuali maggioranze previste per la nomina dell’amministratore e, le spese per la revisione, vengono ripartire in base ai millesimi esistenti.
In seconda battuta., il revisore condominiale può operare sia come un consulente tecnico di parte (CTA), sia come consulente tecnico d’ufficio (CTU), in ambito giudiziale presso il tribunale in cui risiede.
In conclusione, il revisore non potrà in alcun modo entrate nel merito delle scelte intraprese dall’amministratore, il quale gestisce tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e rientranti nell’ambito dei poteri attributi dall’assemblea condominiale, ma rappresenta una figura terza a tutela dei diritti dei condomini stessi
A cura di Mattia Cecchinato